Art. 30 
 
 
          Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea  la  parola:  «garantisce»  e'  sostituita   dalla
seguente: «assicura»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  «1-bis. Il sistema di conservazione dei  documenti  informatici  e'
gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui  all'articolo  29  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e,  ove  previsto,  con  il
responsabile del servizio per la tenuta del  protocollo  informatico,
della  gestione  dei  flussi  documentali  e  degli  archivi  di  cui
all'articolo 61  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione  delle  attivita'
di rispettiva competenza. 
  1-ter.  Il  responsabile  della  conservazione  puo'  chiedere   la
conservazione dei documenti informatici  o  la  certificazione  della
conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito
dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi  previste,  nonche'  dal
comma 1 ad altri soggetti, pubblici o  privati,  che  offrono  idonee
garanzie organizzative e tecnologiche.». 
  2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «44-bis (Conservatori accreditati). -  1.  I  soggetti  pubblici  e
privati  che  svolgono  attivita'  di  conservazione  dei   documenti
informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto
di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del  possesso  dei
requisiti del livello piu' elevato,  in  termini  di  qualita'  e  di
sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad
eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 
  3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa'
di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente dereto: 
              «Art. 44 (Requisiti per la conservazione dei  documenti
          informatici).  -  1.  Il  sistema  di   conservazione   dei
          documenti informatici assicura: 
                a)  l'identificazione  certa  del  soggetto  che   ha
          formato il documento  e  dell'amministrazione  o  dell'area
          organizzativa omogenea di riferimento di cui  all'art.  50,
          comma 4, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445; 
                b) l'integrita' del documento; 
                c) la  leggibilita'  e  l'agevole  reperibilita'  dei
          documenti e delle informazioni  identificative,  inclusi  i
          dati di registrazione e di classificazione originari; 
                d) il rispetto delle  misure  di  sicurezza  previste
          dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, e  dal  disciplinare  tecnico  pubblicato  in
          allegato B a tale decreto. 
              1-bis.  Il  sistema  di  conservazione  dei   documenti
          informatici  e'  gestito  da  un  responsabile  che   opera
          d'intesa con  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati
          personali di cui all'art. 29  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con  il  responsabile
          del servizio per  la  tenuta  del  protocollo  informatico,
          della gestione dei flussi documentali e  degli  archivi  di
          cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n.  445,  nella  definizione  e  gestione
          delle attivita' di rispettiva competenza. 
              1-ter.  Il  responsabile   della   conservazione   puo'
          chiedere la conservazione dei documenti  informatici  o  la
          certificazione della conformita' del relativo  processo  di
          conservazione a  quanto  stabilito  dall'art.  43  e  dalle
          regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1 ad  altri
          soggetti, pubblici o privati, che offrono  idonee  garanzie
          organizzative e tecnologiche.».