Art. 36 
 
 
          Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,  le  parole:  «Accesso  telematico  ai»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Accesso  telematico  e  riutilizzazione
dei»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni,  al  fine  di  valorizzare  e
rendere fruibili i dati pubblici di  cui  sono  titolari,  promuovono
progetti  di  elaborazione  e  di  diffusione  degli   stessi   anche
attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: 
    a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3; 
    b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di
cui all'articolo 68, commi 3 e 4.». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzazione dei dati
          e  documenti  delle  pubbliche   amministrazioni).   -   1.
          L'accesso telematico a dati, documenti  e  procedimenti  e'
          disciplinato dalle  pubbliche  amministrazioni  secondo  le
          disposizioni del  presente  codice  e  nel  rispetto  delle
          disposizioni di  legge  e  di  regolamento  in  materia  di
          protezione dei dati  personali,  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, di tutela  del  segreto  e  di  divieto  di
          divulgazione. I regolamenti  che  disciplinano  l'esercizio
          del diritto di accesso sono  pubblicati  su  siti  pubblici
          accessibili per via telematica. 
              1-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni,  al   fine   di
          valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui  sono
          titolari,  promuovono  progetti  di   elaborazione   e   di
          diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti
          di finanza di progetto, assicurando: 
              a) il rispetto di quanto previsto dall'art.  54,  comma
          3; 
              b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati
          aperti di cui all'art. 68, commi 3 e 4.».