Art. 36 Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: «Accesso telematico ai» sono sostituite dalle seguenti: «Accesso telematico e riutilizzazione dei»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3; b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4.».
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: a) il rispetto di quanto previsto dall'art. 54, comma 3; b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'art. 68, commi 3 e 4.».