Art. 37 
 
 
          Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera  f),  le  parole:  «e  di  concorso»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) i bandi di concorso.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni  centrali  comunicano  in  via
telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica i dati di cui alle lettere  b),  c)  ,  g)  e
g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di  trasmissione
e  aggiornamento  individuati  con  circolare  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di  cui  al  periodo
precedente sono pubblicati sul sito  istituzionale  del  Dipartimento
della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei
dati e' comunque rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione
della performance individuale dei dirigenti.»; 
    d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti  un
indirizzo istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il
cittadino possa rivolgersi  per  qualsiasi  richiesta  ai  sensi  del
presente codice. Le amministrazioni  devono  altresi'  assicurare  un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»; 
    f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009»  sono
soppresse  e,  in  fine,  sono  aggiunte   le   seguenti:   «che   lo
riguardano.»; 
    g) al comma 3, la parola «: autenticazione» e'  sostituita  dalla
seguente: «identificazione». 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'art. 54 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  54   (Contenuto   dei   siti   delle   pubbliche
          amministrazioni).   -   1.   I   siti    delle    pubbliche
          amministrazioni contengono necessariamente i seguenti  dati
          pubblici: 
                a) l'organigramma, l'articolazione degli  uffici,  le
          attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
          livello dirigenziale non generale,  i  nomi  dei  dirigenti
          responsabili  dei  singoli  uffici,  nonche'   il   settore
          dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
          svolta,  corredati  dai  documenti   anche   normativi   di
          riferimento; 
                b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
          ciascun ufficio di livello dirigenziale  non  generale,  il
          termine per la conclusione di ciascun procedimento ed  ogni
          altro termine procedimentale, il nome  del  responsabile  e
          l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria  e  di
          ogni    altro    adempimento    procedimentale,     nonche'
          dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
          sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241; 
                c) le scadenze e  le  modalita'  di  adempimento  dei
          procedimenti individuati ai sensi  degli  articoli  2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                d)  l'elenco  completo   delle   caselle   di   posta
          elettronica istituzionali attive, specificando anche se  si
          tratta di una casella di posta elettronica  certificata  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68; 
                e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della legge  7
          agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di  informazione  e
          di comunicazione previsti dalla legge  7  giugno  2000,  n.
          150; 
                f) l'elenco di tutti i bandi di gara; 
                g)  l'elenco  dei  servizi  forniti  in   rete   gia'
          disponibili e dei servizi di futura attivazione,  indicando
          i tempi previsti per l'attivazione medesima; 
                g-bis) i bandi di concorso. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano
          in  via  telematica  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i  dati  di
          cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1,  secondo
          i criteri e le modalita' di  trasmissione  e  aggiornamento
          individuati con circolare  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione. I dati di cui  al  periodo
          precedente  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
          Dipartimento   della   funzione   pubblica.   La    mancata
          comunicazione  o  aggiornamento  dei   dati   e'   comunque
          rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione  della
          performance individuale dei dirigenti. 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. (Abrogato). 
              2-ter.  Le  amministrazioni  pubbliche  pubblicano  nei
          propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica
          certificata  a  cui  il  cittadino  possa  rivolgersi   per
          qualsiasi  richiesta  ai  sensi  del  presente  codice.  Le
          amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio  che
          renda noti al pubblico i tempi di risposta. 
              2-quater.  Le  amministrazioni   pubbliche   che   gia'
          dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei
          processi automatizzati rivolti al pubblico.  Tali  processi
          devono essere dotati di appositi strumenti per la  verifica
          a distanza da parte del  cittadino  dell'avanzamento  delle
          pratiche che lo riguardano. 
              3. I dati pubblici contenuti nei siti  delle  pubbliche
          amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
          necessita' di identificazione informatica. 
              4. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  che  le
          informazioni  contenute   sui   siti   siano   conformi   e
          corrispondenti    alle    informazioni    contenute     nei
          provvedimenti  amministrativi  originali   dei   quali   si
          fornisce comunicazione tramite il sito. 
              4-bis. La pubblicazione telematica produce  effetti  di
          pubblicita'  legale  nei  casi  e  nei  modi  espressamente
          previsti dall'ordinamento.».