Art. 39 
 
 
          Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «rendere  disponibili  anche  per  via
telematica» sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili  per
via telematica»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni non possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata  pubblicazione
e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili.». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta il testo dell'art. 57 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 57  (Moduli  e  formulari).  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni  provvedono  a   definire   e   a   rendere
          disponibili   per    via    telematica    l'elenco    della
          documentazione richiesta  per  i  singoli  procedimenti,  i
          moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche
          ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
          delle dichiarazioni sostitutive di notorieta'. 
              2. Le pubbliche amministrazioni non possono  richiedere
          l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;
          in caso di omessa pubblicazione,  i  relativi  procedimenti
          possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli
          o formulari. La mancata pubblicazione e' altresi' rilevante
          ai fini della misurazione e valutazione  della  performance
          individuale dei dirigenti responsabili.».