Art. 40 
 
 
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,
                                n. 82 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «la  struttura»  fino  a  «utilizzo»
sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La realizzazione e la  gestione  dell'indice  sono  affidate  a
DigitPA, che puo' utilizzare a tal  fine  elenchi  e  repertori  gia'
formati dalle amministrazioni pubbliche.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  57-bis  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 57-bis (Indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
          delle attivita' istituzionali e' istituito  l'indice  degli
          indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel  quale  sono
          indicati gli indirizzi di posta elettronica  da  utilizzare
          per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
          l'invio di documenti a tutti gli effetti di  legge  fra  le
          amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 
              2. La realizzazione  e  la  gestione  dell'indice  sono
          affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine  elenchi
          e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
              3. Le amministrazioni aggiornano  gli  indirizzi  ed  i
          contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale,  salvo
          diversa indicazione del  CNIPA.  La  mancata  comunicazione
          degli elementi necessari al completamento dell'indice e del
          loro   aggiornamento   e'   valutata    ai    fini    della
          responsabilita'  dirigenziale  e  dell'attribuzione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».