Art. 43 
 
 
          Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «e'  utilizzabile  dalle  pubbliche
amministrazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche  per  fini
statistici,»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «di  cui»  fino  alla
fine, sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  73  e
secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.   322,   e   successive
modificazioni.»; 
    c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentiti  il
Garante per la protezione dei dati personali e  l'Istituto  nazionale
di statistica»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In sede di  prima  applicazione  e  fino  all'adozione  del
decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di  dati
di interesse nazionale: 
    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
    b) indice nazionale delle anagrafi; 
    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui
all'articolo 62-bis; 
    d) casellario giudiziale; 
    e) registro delle imprese; 
    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di
asilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.». 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta il testo dell'art. 60 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 60 (Base di dati di interesse nazionale). - 1. Si
          definisce base di dati  di  interesse  nazionale  l'insieme
          delle informazioni raccolte e  gestite  digitalmente  dalle
          pubbliche  amministrazioni,  omogenee   per   tipologia   e
          contenuto  e  la  cui  conoscenza  e'  utilizzabile   dalle
          pubbliche amministrazioni, anche per fini  statistici,  per
          l'esercizio delle proprie funzioni  e  nel  rispetto  delle
          competenze e delle normative vigenti. 
              2.   Ferme   le   competenze   di   ciascuna   pubblica
          amministrazione, le basi di  dati  di  interesse  nazionale
          costituiscono, per ciascuna tipologia di dati,  un  sistema
          informativo unitario che tiene conto  dei  diversi  livelli
          istituzionali   e    territoriali    e    che    garantisce
          l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime
          da parte delle pubbliche  amministrazioni  interessate.  La
          realizzazione di tali sistemi informativi e le modalita' di
          aggiornamento sono attuate secondo le regole  tecniche  sul
          sistema pubblico di connettivita'  di  cui  all'art.  73  e
          secondo le vigenti regole del Sistema statistico  nazionale
          di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e
          successive modificazioni. 
              3.  Le  basi  di  dati  di  interesse  nazionale   sono
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie, di concerto con i Ministri di  volta  in  volta
          interessati, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          nelle materie di competenza e sentiti  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali  e  l'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Con  il   medesimo   decreto   sono   altresi'
          individuate  le  strutture  responsabili   della   gestione
          operativa di ciascuna base di  dati  e  le  caratteristiche
          tecniche del sistema informativo di cui al comma 2. 
              3-bis.  In  sede   di   prima   applicazione   e   fino
          all'adozione  del  decreto  di  cui  al   comma   3,   sono
          individuate  le  seguenti  basi  di   dati   di   interesse
          nazionale: 
                a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
                b)indice nazionale delle anagrafi; 
                c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
          all'art. 62-bis; 
                d) casellario giudiziale; 
                e) registro delle imprese; 
                f)  gli   archivi   automatizzati   in   materia   di
          immigrazione e di asilo di cui all'art.  2,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.
          242. 
              4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
          provvede con il  fondo  di  finanziamento  per  i  progetti
          strategici del settore  informatico  di  cui  all'art.  27,
          comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.».