Art. 45 
 
 
          Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori  di  servizi  pubblici
progettano e realizzano i  servizi  in  rete  mirando  alla  migliore
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare  garantendo
la completezza  del  procedimento,  la  certificazione  dell'esito  e
l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,
sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione  immediata,
continua e sicura del giudizio  degli  utenti,  in  conformita'  alle
regole  tecniche  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  71.  Per  le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le
regole  tecniche  sono  adottate  previo  parere  della   Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti
locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Si riporta il testo dell'art. 63 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 63 (Organizzazione e  finalita'  dei  servizi  in
          rete).  -  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   centrali
          individuano le modalita' di erogazione dei servizi in  rete
          in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita'
          ed utilita' e nel rispetto dei principi  di  eguaglianza  e
          non   discriminazione,   tenendo   comunque   presenti   le
          dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale
          destinazione all'utilizzazione da  parte  di  categorie  in
          situazioni di disagio. 
              2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di  servizi
          pubblici progettano e realizzano i servizi in rete  mirando
          alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
          particolare garantendo la completezza del procedimento,  la
          certificazione dell'esito e  l'accertamento  del  grado  di
          soddisfazione dell'utente,  A  tal  fine,  sono  tenuti  ad
          adottare  strumenti  idonei  alla  rilevazione   immediata,
          continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita'
          alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'art. 71.  Per
          le  amministrazioni  e  i  gestori  di   servizi   pubblici
          regionali e locali le regole tecniche sono adottate  previo
          parere  della  Commissione  permanente  per   l'innovazione
          tecnologica nelle  regioni  e  negli  enti  locali  di  cui
          all'art. 14, comma 3-bis. 
              3.  Le  pubbliche   amministrazioni   collaborano   per
          integrare i procedimenti di rispettiva competenza  al  fine
          di agevolare gli adempimenti  di  cittadini  ed  imprese  e
          rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu'
          amministrazioni,    attraverso    idonei     sistemi     di
          cooperazione.».