Art. 46 
 
 
          Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «autenticazione» e' sostituita  con  la
seguente: «identificazione»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «2.
Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai  servizi
in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione  informatica
anche con strumenti diversi dalla  carta  d'identita'  elettronica  e
dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti  consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 64 (Modalita' di accesso ai  servizi  erogati  in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.  La  carta
          d'identita' elettronica e la carta  nazionale  dei  servizi
          costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
          rete  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  i  quali  sia
          necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto  che  richiede  il  servizio.
          L'accesso  con  carta  d'identita'  elettronica   e   carta
          nazionale    dei    servizi    e'    comunque    consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              3. (Abrogato)».