Art. 5 
 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48,  comma  1,  con  i
soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai
sensi della vigente normativa tecnica, le  pubbliche  amministrazioni
utilizzano  la  posta  elettronica  certificata.   La   dichiarazione
dell'indirizzo vincola solo il  dichiarante  e  rappresenta  espressa
accettazione dell'invio, tramite posta  elettronica  certificata,  da
parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti
che lo riguardano.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La  consultazione  degli  indirizzi  di  posta  elettronica
certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e  16-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  l'estrazione  di
elenchi  dei   suddetti   indirizzi,   da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni  e'  effettuata  sulla  base  delle  regole  tecniche
emanate da DigitPA, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali.»; 
    c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
          - 1. Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1,  con
          i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il  proprio
          indirizzo ai sensi  della  vigente  normativa  tecnica,  le
          pubbliche amministrazioni utilizzano la  posta  elettronica
          certificata. La dichiarazione dell'indirizzo  vincola  solo
          il  dichiarante   e   rappresenta   espressa   accettazione
          dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte
          delle  pubbliche  amministrazioni,   degli   atti   e   dei
          provvedimenti che lo riguardano. 
              1-bis.  La  consultazione  degli  indirizzi  di   posta
          elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10,
          e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio
          2009,  n.  2,  e  l'estrazione  di  elenchi  dei   suddetti
          indirizzi, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e'
          effettuata sulla base  delle  regole  tecniche  emanate  da
          DigitPA, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali. 
              2. (Abrogato). 
              2-bis. (Abrogato)».