Art. 51 Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.».
Note all'art. 51: - Si riporta il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 70 (Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili). - 1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilita' di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.». - Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedasi in note alle premesse.