Art. 51 
 
 
          Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e  rende  note
applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con
riferimento a singoli moduli,segnalando  quelle  che,  in  base  alla
propria  valutazione,  si   configurano   quali   migliori   pratiche
organizzative e tecnologiche.». 
 
          Note all'art. 51: 
              - Si riporta il testo dell'art. 70 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  70  (Banca  dati   dei   programmi   informatici
          riutilizzabili).  -  1.  DigitPA,  sentita  la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  valuta  e  rende  note  applicazioni
          tecnologiche realizzate  dalle  pubbliche  amministrazioni,
          idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni
          anche con riferimento a  singoli  moduli,segnalando  quelle
          che, in base alla propria valutazione, si configurano quali
          migliori pratiche organizzative e tecnologiche. 
              2. Le pubbliche amministrazioni centrali che  intendono
          acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la
          possibilita' di riuso delle applicazioni analoghe rese note
          dal CNIPA ai sensi del  comma  1,  motivandone  l'eventuale
          mancata adozione.». 
              - Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, vedasi in note alle premesse.