Art. 53 
 
 
          Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le regole tecniche del Sistema  pubblico  di  connettivita'
sono dettate ai sensi dell'articolo 71.». 
 
          Note all'art. 53: 
              - Si riporta il testo dell'art. 73 del  citato  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 73 (Sistema pubblico di connettivita'). - 1.  Nel
          rispetto dell'art. 117, secondo comma,  lettera  r),  della
          Costituzione,     e     nel     rispetto     dell'autonomia
          dell'organizzazione  interna  delle  funzioni   informative
          delle regioni e delle autonomie  locali  il  presente  Capo
          definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita'
          (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e
          informatico  dei  dati  tra  le  amministrazioni  centrali,
          regionali  e  locali  e  promuovere   l'omogeneita'   nella
          elaborazione e trasmissione dei  dati  stessi,  finalizzata
          allo  scambio  e  diffusione  delle  informazioni  tra   le
          pubbliche amministrazioni e alla realizzazione  di  servizi
          integrati. 
              2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e
          di regole  tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,
          l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e
          dei dati della  pubblica  amministrazione,  necessarie  per
          assicurare l'interoperabilita' di  base  ed  evoluta  e  la
          cooperazione applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei
          flussi   informativi,   garantendo   la    sicurezza,    la
          riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia  e
          l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica
          amministrazione. 
              3. La realizzazione del SPC avviene  nel  rispetto  dei
          seguenti principi: 
                a) sviluppo architetturale ed  organizzativo  atto  a
          garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica
          del sistema; 
                b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di
          interoperabilita'   e   di   supporto   alla   cooperazione
          applicativa; 
                c) sviluppo  del  mercato  e  della  concorrenza  nel
          settore  delle   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione.». 
              3-bis. Le  regole  tecniche  del  Sistema  pubblico  di
          connettivita' sono dettate ai sensi dell'art. 71.