Art. 55 Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «all'articolo 71, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 73, comma 3-bis»; b) al comma 1, in fine, e' inserito il seguente periodo: «Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilita' con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.».
Note all'art. 55: - Si riporta il testo dell'art. 78 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art. 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilita' con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza. 2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. 2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis. 2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.».