Art. 55 
 
 
          Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «all'articolo  71,  comma  1-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 73, comma 3-bis»; 
    b) al comma 1, in fine, e' inserito il seguente periodo: 
  «Le stesse pubbliche amministrazioni, ove  venga  loro  attribuito,
per norma, il  compito  di  gestire  soluzioni  infrastrutturali  per
l'erogazione di servizi comuni a piu'  amministrazioni,  adottano  le
medesime regole per garantire la compatibilita' con  la  cooperazione
applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti
gli ambiti di competenza.». 
 
          Note all'art. 55: 
              - Si riporta il testo dell'art. 78 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 78 (Compiti delle pubbliche  amministrazioni  nel
          Sistema pubblico  di  connettivita').  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale
          e gestionale adottano nella progettazione  e  gestione  dei
          propri  sistemi  informativi,  ivi  inclusi   gli   aspetti
          organizzativi,  soluzioni  tecniche  compatibili   con   la
          cooperazione   applicativa   con   le    altre    pubbliche
          amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art.
          73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche  amministrazioni,  ove
          venga loro attribuito, per norma,  il  compito  di  gestire
          soluzioni  infrastrutturali  per  l'erogazione  di  servizi
          comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime  regole
          per  garantire  la  compatibilita'  con   la   cooperazione
          applicativa  potendosi  avvalere  di   modalita'   atte   a
          mantenere distinti gli ambiti di competenza. 
              2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  le
          responsabilita' di  cui  al  comma  1  sono  attribuite  al
          dirigente    responsabile    dei    sistemi     informativi
          automatizzati, di cui all'art. 10, comma  1,  dello  stesso
          decreto legislativo. 
              2-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   centrali   e
          periferiche di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  z),  del
          presente codice, inclusi gli istituti e le scuole  di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, nei limiti di cui  all'art.  1,  comma  449,
          secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
          tenute, a decorrere  dal  1°  gennaio  2008  e  comunque  a
          partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
          fonia in corso alla data predetta ad utilizzare  i  servizi
          «Voce tramite  protocollo  Internet»  (VoIP)  previsti  dal
          sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni
          stipulate da CONSIP. 
              2-ter. Il  CNIPA  effettua  azioni  di  monitoraggio  e
          verifica del rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma
          2-bis. 
              2-quater. Il mancato adeguamento alle  disposizioni  di
          cui al comma 2-bis comporta  la  riduzione,  nell'esercizio
          finanziario successivo, del  30  per  cento  delle  risorse
          stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia.».