Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico per le attivita' produttive»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»; c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Sportello unico per le attivita' produttive). - 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'art. 11.».