Art. 8 
 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico  per
le attivita' produttive»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Lo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.133,
eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»; 
    c) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 10 (Sportello unico per le attivita' produttive).
          - 1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di  cui
          all'art. 38, comma 3, del  decreto-legge  25  giugno  2008,
          n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto
          2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza  in  via
          telematica. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. Lo Stato realizza, nell'ambito  di  quanto  previsto
          dal sistema pubblico di connettivita' di  cui  al  presente
          decreto, un sistema informatizzato per le imprese  relativo
          ai  procedimenti  di   competenza   delle   amministrazioni
          centrali anche ai fini di quanto previsto all'art. 11.».