Art. 10. 
 
                      (Competenza disciplinare) 
 
  1. Presso ogni universita' e' istituito un collegio di  disciplina,
composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo
pieno e da ricercatori a  tempo  indeterminato  in  regime  di  tempo
pieno,  secondo  modalita'  definite  dallo  statuto,  competente   a
svolgere la fase  istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  e  ad
esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera  secondo  il
principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La
partecipazione  al  collegio  di  disciplina  non  da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 
  2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per
ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una  sanzione  piu'
grave della censura tra quelle previste dall'articolo  87  del  testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto
31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio  di  disciplina,
formulando motivata proposta. 
  3. Il collegio di  disciplina,  uditi  il  rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia,
entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal
rettore  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  fatti  sul   piano
disciplinare sia in relazione al  tipo  di  sanzione  da  irrogare  e
trasmette gli atti al consiglio di amministrazione  per  l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al  collegio
resta disciplinato dalla normativa vigente. 
  4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio  di
amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge  la
sanzione   ovvero   dispone   l'archiviazione    del    procedimento,
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   collegio   di
disciplina. 
  5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al  comma  4
non intervenga nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.  Il  termine
e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano  in  corso  le
operazioni  preordinate  alla  formazione   dello   stesso   che   ne
impediscono  il  regolare  funzionamento.  Il  termine  e'   altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. Il rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste
istruttorie avanzate dal collegio. 
  6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18. 
 
          Note all'articolo 10: 
              - Il testo dell'articolo 87 del regio decreto 31 agosto
          1933, n. 1592 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          sull'istruzione superiore) e' il seguente: 
              «Art. 87.  -  I  professori  di  ruolo  possono  essere
          inflitte, secondo la gravita' delle mancanze,  le  seguenti
          punizioni disciplinari: 
              1) la censura; 
              2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad  un
          anno; 
              3) la revocazione; 
              4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione
          o ad assegni; 
              5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o
          ad assegni.» 
              L'articolo  3  della  legge  16  gennaio  2006  n.  18,
          abrogato  dalla  presente  legge,  recava:   «Collegio   di
          disciplina»