Art. 5 
 
 
                    Programmazione degli accessi 
 
  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
definisce annualmente con proprio  decreto  la  programmazione  degli
accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. 
  2. Il numero complessivo  dei  posti  annualmente  disponibili  per
l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della  programmazione
regionale degli organici e del conseguente  fabbisogno  di  personale
docente nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse  al
"Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi  dell'articolo  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  previo  parere  del  ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel  limite  del  30%  in
relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di  istruzione,
e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli  istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 
  3. Le modalita' di  svolgimento,  la  valorizzazione  del  servizio
eventualmente  svolto  e  di  particolari  titoli  accademici,  e  le
caratteristiche delle prove  di  accesso  ai  percorsi  di  cui  agli
articoli 3 e 13 sono  definite  con  apposito  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39 della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica: 
                «Art. 39. Disposizioni in materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del part-time.  -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
                2. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale  della  scuola  dall'articolo   40,   il   numero
          complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su  basi
          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica.  Per  l'anno  1998,  il  predetto
          decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello  stesso  anno,
          con l'obiettivo della riduzione complessiva  del  personale
          in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in  misura  non
          inferiore all'1 per cento rispetto al numero  delle  unita'
          in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31  dicembre
          1999  viene  assicurata  una  riduzione   complessiva   del
          personale in servizio in misura non inferiore  all'1,5  per
          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
          del 31 dicembre 1997. Per l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento  rispetto
          al personale in servizio al 31 dicembre  1997.  Per  l'anno
          2001 deve essere realizzata una riduzione di personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
          68. Nell'ambito della programmazione e delle  procedure  di
          autorizzazione    delle     assunzioni,     deve     essere
          prioritariamente garantita l'immissione in  servizio  degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del  30  settembre  1999.  Per
          ciascuno degli anni 2003 e 2004, le  amministrazioni  dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti
          pubblici non economici con organico superiore a 200  unita'
          sono tenuti a realizzare una  riduzione  di  personale  non
          inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio  al
          31 dicembre 2002. 
                2-bis. Allo scopo di  assicurare  il  rispetto  delle
          percentuali annue di riduzione  del  personale  di  cui  al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati  quantitativi  raggiunti  al  termine   dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per gli enti pubblici non economici con organico  superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Ai
          predetti fini i Ministri per la  funzione  pubblica  e  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno. 
                3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei  processi   di
          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi
          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le
          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in
          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di
          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo
          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri
          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da
          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e
          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 
                3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
                3-ter. 
                4. Nell'ambito della programmazione di cui  ai  commi
          da 1 a 3,  si  procede  comunque  all'assunzione  di  3.800
          unita' di personale, secondo le modalita' di cui  ai  commi
          da 5 a 15. 
                5. Per il potenziamento delle attivita' di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e le modalita' di cui al comma 8  all'assunzione  di  2.400
          unita' di personale. 
                6. Al fine di potenziare la vigilanza in  materia  di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300 unita' di personale  destinate  al  servizio  ispettivo
          delle Direzioni provinciali e regionali del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  di  300  unita'  di
          personale destinate all'attivita'  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale; il predetto Istituto  provvede  a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  Servizio
          ispettivo. 
                7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri e  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro per la funzione pubblica e  con  il  Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle Direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
                8. Le  assunzioni  sono  effettuate  con  i  seguenti
          criteri e modalita': 
                  a)   i   concorsi   sono    espletati    su    base
          circoscrizionale  corrispondente  ai  territori   regionali
          ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento,  o
          compartimentale, in relazione all'articolazione  periferica
          dei dipartimenti del Ministero delle finanze; 
                  b) il numero dei posti da mettere a concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
                  c) i concorsi consistono in una prova  attitudinale
          basata su una serie di quesiti a risposta  multipla  mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
                  d)   la   prova   attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali; 
                  e) ciascun candidato puo' partecipare ad  una  sola
          procedura concorsuale. 
                9. Per le graduatorie dei concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo  11,  commi  settimo  e  ottavo,
          della  legge  4  agosto  1975,  n.  397  ,  in  materia  di
          graduatoria  unica  nazionale,  quelle  dell'articolo   10,
          ultimo  comma,  della  stessa  legge,  con  esclusione   di
          qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma
          2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
                10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di  cui  all'articolo
          55, comma 2, lettera b), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
                11. Dopo l'immissione in servizio  del  personale  di
          cui al comma 5, si  procede  alla  riduzione  proporzionale
          delle  dotazioni  organiche  delle  qualifiche   funzionali
          inferiori   alla   settima   nella    misura    complessiva
          corrispondente  al  personale  effettivamente  assunto  nel
          corso  del  1998  ai  sensi  del   comma   4,   provvedendo
          separatamente per i singoli ruoli. 
                12. (omissis). 
                13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  ,  e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
                14. Per far fronte  alle  esigenze  connesse  con  la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive, ad assumere 600 unita' di  personale
          anche in eccedenza ai contingenti previsti  per  i  singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
          marzo 1988, n. 86 , convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
                15. Le amministrazioni dello Stato possono  assumere,
          nel limite di 200  unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24  dicembre
          1993, n. 537 , in  ragione  delle  necessita'  sopraggiunte
          alla  predetta  rilevazione,  a  seguito  di  provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
                16. Le assunzioni di cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere dal  1°  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549 , che richiama le disposizioni di cui all'articolo  22,
          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
                17.  Il  termine  del  31  dicembre  1997,   previsto
          dall'articolo 12, comma 3, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669 , convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          28  febbraio  1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione
          temporanea  di   mansioni   superiori,   e'   ulteriormente
          differito alla data di entrata in vigore dei  provvedimenti
          di revisione degli ordinamenti professionali  e,  comunque,
          non oltre il 31 dicembre 1998. 
                18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre  di  ciascun  anno,  anche  la   percentuale   del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo parziale o altre tipologie  contrattuali  flessibili,
          salvo che per le Forze armate, le Forze di  polizia  ed  il
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale  non
          puo' essere inferiore al  50  per  cento  delle  assunzioni
          autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di  spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni di personale. Per  le  amministrazioni  che  non
          hanno raggiunto una quota di  personale  a  tempo  parziale
          pari almeno al 4 per cento del totale  dei  dipendenti,  le
          assunzioni  possono  essere  autorizzate,  salvo   motivate
          deroghe, esclusivamente con  contratto  a  tempo  parziale.
          L'eventuale trasformazione a tempo pieno  puo'  intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
                18-bis. E'  consentito  l'accesso  ad  un  regime  di
          impegno  ridotto  per  il  personale  non   sanitario   con
          qualifica  dirigenziale   che   non   sia   preposto   alla
          titolarita'  di  uffici,  con   conseguenti   effetti   sul
          trattamento  economico   secondo   criteri   definiti   dai
          contratti collettivi nazionali di lavoro. 
                19. Le regioni, le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
                20. Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
                20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle  quali  non
          si applicano discipline  autorizzatorie  delle  assunzioni,
          fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi  19   e   20,
          programmano le proprie politiche di assunzioni  adeguandosi
          ai  principi  di  riduzione  complessiva  della  spesa   di
          personale, in particolare per nuove assunzioni, di  cui  ai
          commi 2-bis, 3, 3-bis  e  3-ter,  per  quanto  applicabili,
          realizzabili anche mediante  l'incremento  della  quota  di
          personale  ad  orario  ridotto  o   con   altre   tipologie
          contrattuali  flessibili  nel   quadro   delle   assunzioni
          compatibili  con  gli  obiettivi  della  programmazione   e
          giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
          funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme  le
          disposizioni dell'articolo 51. 
                20-ter.    Le    ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione  del  presente  articolo,  realizzate   in
          ciascuna  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a  duecento  unita',  sono
          destinate, entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 43, comma 5, ai fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  di  cui  ai   vigenti   contratti   collettivi
          nazionali di lavoro ed alla retribuzione di  risultato  del
          personale dirigente. Con  la  medesima  destinazione  e  ai
          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
          e gli enti che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza di personale di una percentuale superiore  allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione  annua  di  cui  al  comma  2  possono   comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite. 
                21. Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed  il  Ministero  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica  possono  avvalersi  di  personale
          comandato da altre amministrazioni dello Stato,  in  deroga
          al contingente determinato ai sensi della legge  23  agosto
          1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unita'. 
                22. Al fine  dell'attuazione  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi di un contingente  integrativo  di  personale  in
          posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad  un  massimo
          di cinquanta unita', appartenente alle  amministrazioni  di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29  ,  nonche'  ad  enti
          pubblici economici. Si applicano le  disposizioni  previste
          dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127 . Il personale di cui al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni  o
          degli enti di appartenenza e i relativi oneri  rimangono  a
          carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di  cui
          al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e   il
          trattamento economico accessorio spettanti al personale  di
          ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se  piu'
          favorevoli. Il servizio prestato presso la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  e'  valutabile  ai   fini   della
          progressione della carriera e dei concorsi. 
                23. All'articolo 9, comma 19,  del  decreto-legge  1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608,  le  parole:  «31  dicembre
          1997» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre  1998».
          Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18,  lettera
          c), della legge 15 maggio 1997, n.  127  ,  le  parole  «31
          dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          1998». L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti
          dalla citata legge n.  549  del  1995  avviene  nell'ambito
          della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del  presente
          articolo. 
                24. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entita'
          complessiva di giovani iscritti alle liste di leva  di  cui
          all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
          14 febbraio 1964, n. 237  ,  da  ammettere  annualmente  al
          servizio ausiliario di leva  nelle  Forze  di  polizia,  e'
          incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia  di
          Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo  della  guardia
          di  finanza,  in  proporzione  alle  rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare  all'Arma
          dei   carabinieri,   nell'ambito   delle    procedure    di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo. 
                25. Al fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo parziale e garantendo in ogni caso che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di  cui  all'articolo  1,
          comma 58-bis, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  ,
          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997, n. 140, devono essere emanati  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
                26. Le domande  di  trasformazione  del  rapporto  di
          lavoro da tempo pieno  a  tempo  parziale,  respinte  prima
          della data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          riesaminate d'ufficio secondo  i  criteri  e  le  modalita'
          indicati  al  comma  25,  tenendo   conto   dell'attualita'
          dell'interesse del dipendente. 
                27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          L. 23 dicembre 1996, n. 662,  in  materia  di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
                28.    Nell'esercizio    dei    compiti    attribuiti
          dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662 , il Corpo della guardia di finanza agisce  avvalendosi
          dei poteri di polizia tributaria  previsti  dal  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600.  Nel  corso  delle
          verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 , non  e'  opponibile  il  segreto
          d'ufficio.»