Art. 7 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. 2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate e previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37: a) i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a); b) la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
Note all'art. 7: - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37, ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.