Art. 7 
 
 
         Formazione degli insegnanti della scuola secondaria 
                           di primo grado 
 
  1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
per  l'insegnamento  nella  scuola   secondaria   di   primo   grado,
comprendono: 
  a. il conseguimento della laurea magistrale  a  numero  programmato
con prova di accesso al relativo corso; 
  b.  lo  svolgimento  del  tirocinio  formativo  attivo  comprensivo
dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. 
  2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e  7,  allegate  al  presente  decreto,
individuano per ciascuna delle classi di abilitazione ivi indicate  e
previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 marzo 2009, n. 37: 
    a) i requisiti per l'accesso  alla  prova  di  cui  al  comma  1,
lettera a); 
    b) la laurea magistrale  necessaria  per  accedere  al  tirocinio
annuale di cui al comma 1, lettera b). 
 
          Note all'art. 7: 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  26  marzo  2009,  n.37,
          ridefinisce le  classi  di  abilitazione  all'insegnamento,
          compresi i relativi titoli di accesso, in  coerenza  con  i
          nuovi piani di studio  della  scuola  secondaria  di  primo
          grado.