Art. 3 
 
 
                     Procedure per l'attuazione 
 
  1. Per l'attuazione dell'articolo 8, parr. 3 e 5 dell'Accordo  SOFA
- UE, l'Autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo  2,  su
richiesta di un'autorita' competente o un organo  giudiziario  di  un
Paese  membro,  che  ritengano  che  si  sia  verificato   un   abuso
dell'immunita'  concessa  a  norma  dell'articolo  8,  paragrafo   3,
provvede a: 
  a) accertare la sussistenza di tale abuso; 
  b) verificare  che  l'eventuale  sospensione  non  pregiudichi  gli
interessi dell'Unione Europea; 
  c) attivare, anche avvalendosi del Ministero degli  affari  esteri,
le  procedure  di  consultazione  di  cui  all'articolo  8,  par.  5,
dell'Accordo SOFA - UE. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 implicano una  valutazione  della
condotta del soggetto alla luce delle specifiche  mansioni  attinenti
all'incarico ricoperto, in coordinamento con l'istituzione di impiego
dell'Unione europea.