Art. 4 
 
 
                       Modalita' di attuazione 
 
  1. Al ricevimento, da parte di  un'autorita'  competente  o  di  un
organo giudiziario di un Paese membro, della segnalazione di un abuso
da parte del  militare  o  del  personale  civile  dell'immunita'  di
giurisdizione concessa a norma dell'articolo 8, par.  3  dell'Accordo
SOFA - UE, l'autorita' che ha disposto l'impiego del dipendente e  la
pertinente istituzione dell'UE: 
  a) acquisiscono tutte le informazioni necessarie  in  possesso  del
segnalante; 
  b) effettuano una prima verifica, anche documentale, dell'eventuale
superamento dei limiti di copertura della su citata immunita'; 
  c)  accertano  se  il   mantenimento   dell'immunita'   costituisca
effettivo impedimento agli ulteriori adempimenti di giustizia; 
  d)  verificano  che  l'eventuale  sospensione  dell'immunita'   non
arrechi pregiudizio agli interessi dell'Unione europea. 
  2. Esperiti gli adempimenti di  cui  al  comma  1  ed  esaurite  le
procedure di consultazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  che
costituiscono la fase  istruttoria  della  procedura  di  sospensione
dell'immunita', il  Ministro  adotta  la  propria  decisione  dandone
contestuale comunicazione: 
  a) al diretto interessato; 
  b) al responsabile dell'ente da cui direttamente dipende; 
  c) alla pertinente organizzazione dell'Unione Europea; 
  d) alla autorita' giudiziaria procedente; 
  e) al Ministro della giustizia. 
  3. Nel caso previsto dall'articolo 8, par. 6, dell'Accordo  SOFA  -
UE, il Ministro competente trasmette tutta la documentazione raccolta
e i provvedimenti adottati alla istituzione dell'UE competente per la
composizione della controversia.