Art. 5 
 
 
     Rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 
 
  1. Le istanze di rinuncia al diritto  di  priorita'  nell'esercizio
della  giurisdizione  riconosciuto  allo  Stato  italiano  ai   sensi
dell'articolo 17, par. 6, lettera  c),  del  predetto  Accordo,  sono
dirette al Ministro della giustizia, per  il  tramite  del  Ministero
degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il
Tribunale  territorialmente   competente.   Costoro   le   inoltrano,
corredate  da  un  rapporto  informativo,  al  Procuratore   generale
territorialmente competente che le trasmette  immediatamente  con  le
osservazioni del caso. 
  2. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni
caso, immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria procedente. 
  3. Il Ministro della giustizia, sentito in ogni  caso  il  Ministro
per gli affari esteri, se riconosce ammissibile l'istanza  e  ritiene
opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto  di  priorita'
nell'esercizio della giurisdizione,  ne  fa  richiesta  all'autorita'
giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta  non  puo'
essere fatta dopo che sia stato notificato  all'imputato  l'atto  con
cui il pubblico ministero ha esercitato dell'azione penale. 
  4. Il giudice, accertata la  esistenza  delle  condizioni  previste
dalla legge per  l'ammissibilita'  e  la  validita'  della  rinuncia,
dichiara  con  sentenza  la  rinunzia   al   diritto   di   priorita'
nell'esercizio della giurisdizione. 
  5. In ogni caso  la  pronuncia  del  giudice  sulla  richiesta  del
Ministro e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza
per la rinuncia. 
  6. Le disposizioni del presente decreto  si  osservano,  in  quanto
applicabili, anche nel  caso  in  cui  il  Ministro  della  giustizia
intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata  la  rinuncia
al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione  da  parte
delle autorita' giudiziarie italiane in favore dell'altro Stato.