Art. 5 Rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 1. Le istanze di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'articolo 17, par. 6, lettera c), del predetto Accordo, sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero del procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Costoro le inoltrano, corredate da un rapporto informativo, al Procuratore generale territorialmente competente che le trasmette immediatamente con le osservazioni del caso. 2. Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria procedente. 3. Il Ministro della giustizia, sentito in ogni caso il Ministro per gli affari esteri, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento. Tale richiesta non puo' essere fatta dopo che sia stato notificato all'imputato l'atto con cui il pubblico ministero ha esercitato dell'azione penale. 4. Il giudice, accertata la esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilita' e la validita' della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione. 5. In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia. 6. Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso in cui il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione da parte delle autorita' giudiziarie italiane in favore dell'altro Stato.