Art. 6 Istanza di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione 1. L'istanza di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualita' di Stato di origine ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo SOFA - UE, e' fatta dal Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alle competenti autorita' dell'altro Stato, di intesa con il Ministro da cui dipende il personale sottoposto a procedimento penale o il Ministro che, comunque, ne ha disposto l'impiego.