Art. 6 
 
 
                 Istanza di rinuncia alla priorita' 
                 nell'esercizio della giurisdizione 
 
  1. L'istanza di rinuncia al  diritto  di  priorita'  nell'esercizio
della giurisdizione, riconosciuto allo Stato italiano in qualita'  di
Stato di origine ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo SOFA - UE, e'
fatta dal Ministro della giustizia,  per  il  tramite  del  Ministero
degli affari esteri, alle competenti autorita' dell'altro  Stato,  di
intesa con il Ministro da  cui  dipende  il  personale  sottoposto  a
procedimento penale o il  Ministro  che,  comunque,  ne  ha  disposto
l'impiego.