Art. 2 
 
 
           Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 
 
  1. Sono ammissibili alla  garanzia  del  Fondo  i  mutui  ipotecari
erogati  in  favore  dei  Mutuatari  per  l'acquisto  dell'abitazione
principale. 
  2. I  mutui  ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  (di  seguito:
«mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro,  e  saranno
sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor +  150
punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor  +
120 punti base per mutui di durata inferiore, nel  caso  di  mutui  a
tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo  pari  o  equivalente  a
I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed
a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso  di
mutui a tasso fisso. 
  3. I Mutuatari  devono  avere  alla  data  di  presentazione  della
domanda di mutuo i seguenti requisiti: 
  a) eta' inferiore a 35 anni (anche per  le  coppie  coniugate  tale
requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il  nucleo
familiare); 
  b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a  35.000  euro.  Inoltre,
non piu' del 50% del reddito complessivo  imponibile  ai  fini  IRPEF
deve  derivare  da   contratto   di   lavoro   dipendente   a   tempo
indeterminato; 
  c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo
quelli di cui  il  Mutuatario  abbia  acquistato  la  proprieta'  per
successione  a  causa  di  morte,  anche  in  comunione   con   altro
successore, e che siano  in  uso  a  titolo  gratuito  a  genitori  o
fratelli. 
  4. L'immobile  da  acquistare  per  essere  adibito  ad  abitazione
principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e
non deve avere una superficie superiore a 90  metri  quadrati.  Nella
concessione della garanzia viene data priorita'  ai  casi  nei  quali
l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non  deve
avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del  Ministero
dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  del  2
          agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1969, n. 218.