Art. 3 
 
 
                        Soggetti finanziatori 
 
  1.  Possono  effettuare  le  operazioni  di  erogazione  dei  mutui
garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): 
  a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   di   cui
all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo. 
  2.  I  finanziatori  stipulano   con   il   Dipartimento   apposite
convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa  tra
il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
  3. Con il Protocollo si disciplinano: 
  a) le modalita' di adesione dei finanziatori; 
  b)  le  condizioni  economiche  di  erogazione  dei  mutui  e,   in
particolare,  il  costo  massimo  dell'operazione  di   finanziamento
garantita dal Fondo; 
  c) gli eventi che consentono ai  Mutuatari  una  sospensione  delle
rate del mutuo fino a 12 mesi; 
  d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle  regole
di gestione del Fondo previste dal presente decreto. 
  4. I finanziatori  si  impegnano  a  non  richiedere  ai  Mutuatari
garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  13  e  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive  in  un
          apposito  albo  le  banche  autorizzate  in  Italia  e   le
          succursali   delle   banche   comunitarie   stabilite   nel
          territorio della Repubblica. 
              2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
          l'iscrizione nell'albo.». 
              «Art. 107 (Autorizzazione).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza gli  intermediari  finanziari  ad  esercitare  la
          propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di societa' di capitali; 
              b) la sede legale e la Direzione generale siano situate
          nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia anche in  relazione
          al tipo di operativita'; 
              d)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
              e) il possesso da parte dei titolari di  partecipazioni
          di  cui  all'art.  19  e  degli  esponenti  aziendali   dei
          requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; 
              f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o  i
          soggetti del  gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,
          stretti legami che ostacolino l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni di vigilanza; 
              g) l'oggetto sociale sia limitato alle  sole  attivita'
          di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di  revoca,  nonche'  di  decadenza,
          quando  l'intermediario  autorizzato  non  abbia   iniziato
          l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni  attuative
          del presente articolo.