Art. 4 Natura e misura della garanzia 1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. 2. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque: a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00); b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.