Art. 4 
 
 
                   Natura e misura della garanzia 
 
  1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta,  esplicita,
incondizionata ed irrevocabile. 
  2.  La  garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura  del  50%
(cinquanta per cento)  della  quota  capitale,  tempo  per  tempo  in
essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali  il  Gestore  ha
dato positiva approvazione, degli oneri  determinati  secondo  quanto
previsto dalla Convenzione e degli eventuali  interessi  contrattuali
calcolati in misura non superiore al  tasso  legale  in  vigore  alla
data, e comunque: 
  a)   per    un    ammontare    non    superiore    a    € 75.000,00
(settantacinquemila/00); 
  b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere  superiori
al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.