Art. 6 
 
 
                      Intervento della garanzia 
 
  1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in
base al Protocollo di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  in  caso  di
inadempimento del Mutuatario,  il  finanziatore,  decorsi  90  giorni
lavorativi dalla data di scadenza  della  prima  rata  rimasta  anche
parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento
dell'ammontare  dell'esposizione   per   rate   insolute,   interessi
contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata  con  avviso  di
ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. 
  2. L'intimazione  di  pagamento  e'  inviata,  per  conoscenza,  al
Gestore, anche per via telematica. 
  3.  Qualora  trascorrano  100  giorni  lavorativi  senza   che   il
Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore puo' chiedere
al Gestore l'intervento della garanzia del  Fondo,  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento inviata  al  Gestore  entro  i
successivi novanta giorni  lavorativi,  e  puo'  avviare,  a  proprie
spese, la procedura per il recupero della quota del credito  e  degli
accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti  di  legge.
La procedura sopra descritta non ha efficacia, e  non  potra'  essere
opposta dal finanziatore al Mutuatario,  e  quindi  anche  al  Fondo,
qualora il Mutuatario avra' fatto richiesta di una sospensione  delle
rate del Mutuo. 
  4. Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia,  in  caso  di
inadempimento da  parte  del  Mutuatario,  deve  essere  allegata  la
seguente documentazione, da inviare al Gestore: 
    a) una dichiarazione del finanziatore che attesti: 
  1) l'avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario; 
  2) la data di erogazione del mutuo a favore del Mutuatario; 
  3) il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi di quanto
gia' corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a valere sul mutuo; 
  4) l'insolvenza del Mutuatario accertata con le modalita' di cui al
comma 3 del presente articolo 6; 
  5)  l'ammontare  dell'esposizione  rilevato  con   riferimento   al
sessantesimo  giorno  successivo  alla   data   dell'intimazione   di
pagamento di cui al comma 3; 
  b) copia del contratto del mutuo; 
  c) copia del piano di ammortamento consegnato al Mutuatario con  le
relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi; 
  d) copia della documentazione attestante il possesso da  parte  del
Mutuatario dei requisiti presentati per aver ottenuto il mutuo; 
  e) copia di un documento di identita' del Mutuatario. 
  5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore,
secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede
alla corresponsione dell'importo determinato ai  sensi  dell'articolo
4, comma 2. 
  6. Nel caso in cui  si  renda  necessario  il  compimento  di  atti
istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma
4, il termine di cui  al  comma  5  e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. Le richieste  di  intervento
del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa  non
pervenga al Gestore entro il termine di 90  giorni  lavorativi  dalla
data della richiesta. 
  7. Nel caso in cui  successivamente  all'intervento  del  Fondo  il
Mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo
al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo
le  somme  riscosse  nella  misura  eccedente   la   quota   indicata
all'articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.