Art. 6 Intervento della garanzia 1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in base al Protocollo di cui all'articolo 3, comma 3, in caso di inadempimento del Mutuatario, il finanziatore, decorsi 90 giorni lavorativi dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. 2. L'intimazione di pagamento e' inviata, per conoscenza, al Gestore, anche per via telematica. 3. Qualora trascorrano 100 giorni lavorativi senza che il Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore puo' chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni lavorativi, e puo' avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge. La procedura sopra descritta non ha efficacia, e non potra' essere opposta dal finanziatore al Mutuatario, e quindi anche al Fondo, qualora il Mutuatario avra' fatto richiesta di una sospensione delle rate del Mutuo. 4. Alla richiesta di attivazione della garanzia, in caso di inadempimento da parte del Mutuatario, deve essere allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore: a) una dichiarazione del finanziatore che attesti: 1) l'avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario; 2) la data di erogazione del mutuo a favore del Mutuatario; 3) il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi di quanto gia' corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a valere sul mutuo; 4) l'insolvenza del Mutuatario accertata con le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo 6; 5) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3; b) copia del contratto del mutuo; c) copia del piano di ammortamento consegnato al Mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi; d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del Mutuatario dei requisiti presentati per aver ottenuto il mutuo; e) copia di un documento di identita' del Mutuatario. 5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il Mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.