Art. 7 
 
 
                         Surrogazione legale 
 
  1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti
del finanziatore, ai sensi dell'articolo 1203  del  codice  civile  e
provvede tramite il Gestore al recupero  della  somma  pagata,  degli
interessi al saggio  legale  maturati  a  decorrere  dal  giorno  del
pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per  il
recupero, anche mediante il ricorso alla procedura  di  iscrizione  a
ruolo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46. Tali somme sono versate al Fondo. 
  2. Il finanziatore inoltre, in caso di  avvio  delle  procedure  di
recupero del credito, e dopo aver incassato la propria quota  residua
di pertinenza, e' tenuto a rimborsare  il  Fondo  della  quota  sulla
quale ha prestato garanzia. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1203 del codice civile: 
              «Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione  ha
          luogo di diritto nei seguenti casi: 
              1) a vantaggio di  chi,  essendo  creditore,  ancorche'
          chirografario, paga un altro creditore che  ha  diritto  di
          essergli preferito in ragione dei suoi privilegi,  del  suo
          pegno o delle sue ipoteche; 
              2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino
          alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga  uno  o  piu'
          creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato; 
              3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o
          per altri al  pagamento  del  debito,  aveva  interesse  di
          soddisfarlo; 
              4) a vantaggio dell'erede con  beneficio  d'inventario,
          che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 
              5) negli altri casi stabiliti dalla legge.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione
          delle imposte sul reddito)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n.
          2. 
              - Il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46
          (Riordino  della  disciplina  della  riscossione   mediante
          ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28  settembre  1998,
          n. 337) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5  marzo
          1999, n. 53, supplemento ordinario.