Art. 8 
 
 
                    Divieto di cartolarizzazione 
 
  1. I mutui garantiti  dal  Fondo  non  possono  essere  oggetto  di
operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a  7  della
legge 30 aprile 1999, n. 130. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riportano gli articoli da 1 a  7  della  legge  30
          aprile 1999, n. 130 (Disposizioni  sulla  cartolarizzazione
          dei crediti): 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. La
          presente   legge   si   applica    alle    operazioni    di
          cartolarizzazione realizzate  mediante  cessione  a  titolo
          oneroso di crediti pecuniari,  sia  esistenti  sia  futuri,
          individuabili in blocco se si tratta di una  pluralita'  di
          crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: 
              a) il cessionario sia una societa'  prevista  dall'art.
          3; 
              b) le somme corrisposte dal  debitore  o  dai  debitori
          ceduti siano destinate in  via  esclusiva,  dalla  societa'
          cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
          titoli emessi,  dalla  stessa  o  da  altra  societa',  per
          finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
          dei costi dell'operazione. 
              2. Nella presente legge si  intende  per  "testo  unico
          bancario" il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          e successive modificazioni, recante il  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia.». 
              «Art. 2 (Programma dell'operazione). - 1. I  titoli  di
          cui all'art. 1 sono strumenti finanziari e agli  stessi  si
          applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo   24
          febbraio  1998,  n.  58,  recante  il  testo  unico   delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. 
              2. La societa' cessionaria o la  societa'  emittente  i
          titoli, se diversa dalla societa'  cessionaria,  redige  il
          prospetto informativo. 
              3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione    siano    offerti    ad     investitori
          professionali,  il  prospetto   informativo   contiene   le
          seguenti indicazioni: 
              a) il soggetto cedente,  la  societa'  cessionaria,  le
          caratteristiche  dell'operazione,  con  riguardo   sia   ai
          crediti sia ai titoli emessi per finanziarla; 
              b) i soggetti incaricati di curare  l'emissione  ed  il
          collocamento dei titoli; 
              c) i soggetti incaricati della riscossione dei  crediti
          ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento; 
              d) le condizioni in presenza delle quali,  a  vantaggio
          dei portatori  dei  titoli,  e'  consentita  alla  societa'
          cessionaria la cessione dei crediti acquistati; 
              e) le condizioni in presenza delle  quali  la  societa'
          cessionaria puo' reinvestire in altre attivita' finanziarie
          i fondi derivanti dalla gestione  dei  crediti  ceduti  non
          immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti
          derivanti dai titoli; 
              f)  le  eventuali  operazioni  finanziarie   accessorie
          stipulate   per   il   buon   fine    dell'operazione    di
          cartolarizzazione; 
              g) il contenuto minimo essenziale dei titoli  emessi  e
          l'indicazione delle  forme  di  pubblicita'  del  prospetto
          informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilita' da
          parte dei portatori dei titoli; 
              h) i costi dell'operazione e le condizioni  alle  quali
          la  societa'  cessionaria   puo'   detrarli   dalle   somme
          corrisposte dal debitore o  dai  debitori  ceduti,  nonche'
          l'indicazione degli utili  previsti  dall'operazione  e  il
          percettore; 
              i) gli eventuali  rapporti  di  partecipazione  tra  il
          soggetto cedente e la societa' cessionaria. 
              4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di
          cartolarizzazione  siano   offerti   ad   investitori   non
          professionali, l'operazione  deve  essere  sottoposta  alla
          valutazione del merito di credito  da  parte  di  operatori
          terzi. 
              5. La Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  con  proprio  regolamento  da  pubblicare  nella
          Gazzetta   Ufficiale,    stabilisce    i    requisiti    di
          professionalita' e i criteri per assicurare  l'indipendenza
          degli operatori che svolgono la valutazione del  merito  di
          credito e l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti
          tra questi e i soggetti  che  a  vario  titolo  partecipano
          all'operazione,  anche  qualora  la  valutazione  non   sia
          obbligatoria. 
              6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c),  possono
          essere  svolti  da  banche  o  da  intermediari  finanziari
          iscritti  nell'albo  previsto  dall'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli  altri  soggetti
          che intendono prestare i  servizi  indicati  nel  comma  3,
          lettera  c),  chiedono  l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, anche qualora non esercitino le attivita' elencate nel
          comma 1 del medesimo articolo purche' possiedano i relativi
          requisiti. 
              6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano  che  le
          operazioni  siano  conformi  alla  legge  ed  al  prospetto
          informativo. 
              7. Il prospetto informativo  deve  essere,  a  semplice
          richiesta, consegnato ai portatori dei titoli.». 
              «Art.  3  (Societa'  per   la   cartolarizzazione   dei
          crediti). - 1.  La  societa'  cessionaria,  o  la  societa'
          emittente titoli se  diversa  dalla  societa'  cessionaria,
          hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o  piu'
          operazioni di cartolarizzazione dei crediti. 
              2.   I   crediti   relativi   a   ciascuna   operazione
          costituiscono patrimonio separato a tutti  gli  effetti  da
          quello della societa'  e  da  quello  relativo  alle  altre
          operazioni. Su ciascun patrimonio non sono  ammesse  azioni
          da parte di creditori  diversi  dai  portatori  dei  titoli
          emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. 
              3. Le societa' di cui al comma 1  si  costituiscono  in
          forma di societa' di capitali.». 
              «Art. 4 (Modalita' ed efficacia della cessione).  -  1.
          Alle cessioni dei crediti poste in essere  ai  sensi  della
          presente  legge  si  applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. 
              2.  Dalla  data  della  pubblicazione   della   notizia
          dell'avvenuta  cessione  nella  Gazzetta   Ufficiale,   sui
          crediti acquistati e sulle somme corrisposte  dai  debitori
          ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di
          cui all'art. 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa  data  la
          cessione dei crediti e' opponibile: 
              a) agli altri aventi causa del cedente, il  cui  titolo
          di acquisto non sia stato reso efficace verso  i  terzi  in
          data anteriore; 
              b) ai creditori del cedente che non  abbiano  pignorato
          il credito prima della pubblicazione della cessione. 
              3. Ai pagamenti effettuati  dai  debitori  ceduti  alla
          societa' cessionaria non si applica  l'art.  67  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 
              4. Per le operazioni di cartolarizzazione  disciplinate
          dalla presente legge i termini di due anni  e  di  un  anno
          previsti dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
          267,   e   successive    modificazioni,    sono    ridotti,
          rispettivamente, a sei ed a tre mesi.». 
              «Art.  5  (Titoli   emessi   a   fronte   dei   crediti
          acquistati).  -  1.  Ai  titoli   emessi   dalla   societa'
          cessionaria  o  dalla  societa'   emittente   titoli,   per
          finanziare  l'acquisto  dei  crediti,  si   applicano   gli
          articoli 129 e 143 del testo unico bancario. 
              2. Alle  emissioni  dei  titoli  non  si  applicano  il
          divieto di raccolta di risparmio tra il  pubblico  previsto
          dall'art. 11, comma 2, del  testo  unico  bancario,  ne'  i
          limiti  quantitativi   alla   raccolta   prescritti   dalla
          normativa vigente; non trovano  altresi'  applicazione  gli
          articoli da 2410 a 2420 del codice civile.». 
              «Art. 6 (Disposizioni fiscali e di bilancio). -  1.  Ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi,  ai   titoli   indicati
          nell'art. 5 si applica lo stesso trattamento stabilito  per
          obbligazioni emesse dalle societa' per  azioni  con  azioni
          negoziate in mercati regolamentati italiani  e  per  titoli
          similari, ivi compreso il trattamento previsto dal  decreto
          legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
              2. Se la cessione  ha  per  oggetto  crediti  derivanti
          dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16  e  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, continuano ad applicarsi le  agevolazioni  previste
          nel citato art. 15. 
              3. Le diminuzioni di  valore  registrate  sugli  attivi
          ceduti, sulle garanzie rilasciate al  cessionario  e  sulle
          attivita', diverse da quelle oggetto di cessione,  poste  a
          copertura delle operazioni  di  cartolarizzazione,  nonche'
          gli  accantonamenti  effettuati  a  fronte  delle  garanzie
          rilasciate  al   cessionario,   possono   essere   imputati
          direttamente  alle  riserve  patrimoniali,  se  relativi  a
          contratti di cartolarizzazione  stipulati  entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge;  essi
          vanno  imputati  sul  conto  economico  in  quote  costanti
          nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione  di
          valore o gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle
          operazioni   di    cartolarizzazione,    delle    eventuali
          diminuzioni di valore e  degli  accantonamenti  non  ancora
          inclusi nel conto  economico  occorre  fornire  indicazione
          nella nota integrativa di bilancio. 
              4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le  diminuzioni  di
          valore ivi  previste  concorrono  alla  determinazione  del
          reddito di impresa negli esercizi in cui sono  iscritte  al
          conto economico. 
              5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo,
          pari a lire 300 milioni annue per ciascuno degli  anni  dal
          1999 al 2005, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e  2001,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno   finanziario   1999,   allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero medesimo. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              «Art. 7 (Altre operazioni). - 1. Le disposizioni  della
          presente legge si applicano, in quanto compatibili: 
              a) alle operazioni  di  cartolarizzazione  dei  crediti
          realizzate mediante l'erogazione  di  un  finanziamento  al
          soggetto  cedente  da   parte   della   societa'   per   la
          cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli; 
              b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi
          per  oggetto  crediti,  costituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              2.  Nel  caso   di   operazioni   realizzate   mediante
          erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e  al
          cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
          soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.».