Art. 2 
 
                      Termini di presentazione 
                 della relazione sulle remunerazioni 
 
  1. La relazione sulla remunerazione prevista dall'articolo  123-ter
del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   introdotto
dall'articolo 1, e' presentata all'assemblea  prevista  dall'articolo
2364, secondo comma, o dall'articolo  2364-bis,  secondo  comma,  del
codice civile, convocata nell'esercizio successivo a quello nel corso
del quale entra in vigore il regolamento previsto dai  commi  7  e  8
dello stesso articolo 123-ter. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo del secondo comma dell'art.  2364
          e l'art. 2364-bis del codice civile: 
              «L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
          volta l'anno, entro il termine stabilito  dallo  statuto  e
          comunque non superiore a centoventi giorni  dalla  chiusura
          dell'esercizio  sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere   un
          maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta
          giorni, nel caso di  societa'  tenute  alla  redazione  del
          bilancio   consolidato   ovvero   quando   lo    richiedono
          particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
          della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
          nella relazione prevista dall'art. 2428  le  ragioni  della
          dilazione.». 
              «Art. 2364-bis. (Assemblea ordinaria nelle societa' con
          consiglio  di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  ove   e'
          previsto  il   consiglio   di   sorveglianza,   l'assemblea
          ordinaria: 
                1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 
                2) determina il compenso ad essi spettante, se non e'
          stabilito nello statuto; 
                3) delibera sulla responsabilita' dei consiglieri  di
          sorveglianza; 
                4) delibera sulla distribuzione degli utili; 
                5) nomina il soggetto  incaricato  di  effettuare  la
          revisione legale dei conti. 
              Si applica il secondo comma dell'art. 2364.».