Art. 5 Commissione d'esame 1. La Commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale e' nominata con decreto dirigenziale in relazione al numero dei candidati e delle materie oggetto di esame. 2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del Ministero, due docenti della struttura sede della prova e un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio di competenza. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero.