Art. 5 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1.  La  Commissione  d'esame  per  lo   svolgimento   della   prova
attitudinale e' nominata con decreto  dirigenziale  in  relazione  al
numero dei candidati e delle materie oggetto di esame. 
  2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del
Ministero,  due  docenti  della  struttura  sede  della  prova  e  un
rappresentante designato dall'Ordine o Collegio di competenza. 
  3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero.