Art. 2 Definizioni articolo 2, direttiva 2008/96/CE 1.Ai fini del presente decreto si intende per: a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel territorio nazionale della rete stradale definita all'allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni. b) organo competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, per lo svolgimento delle sue funzioni relativamente alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale della struttura organizzativa della medesima societa' che svolge le funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali; c) valutazione di impatto sulla sicurezza stradale (VISS): lo studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza della rete stradale di un progetto di infrastruttura; d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato; e) classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti: l'elenco recante la classificazione in base all'incidentalita' rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni, in cui si e' verificato un numero considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di traffico; f) classificazione della sicurezza della rete: l'elenco recante i tratti della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti; g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche connesse alla sicurezza dei tratti della rete stradale aperta al traffico e dei difetti che richiedono intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza, comprendente anche gli accertamenti sui possibili effetti derivanti dall'esecuzione di lavori sulla sicurezza del flusso di traffico; h) orientamenti: le misure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definiscono i criteri e le modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel presente decreto; i) progetto d'infrastruttura: il progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti sui flussi di traffico.
Note all'art. 2: - Ladecisionen. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, e' pubblicata nella G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228.