Art. 2 
 
 
            Definizioni articolo 2, direttiva 2008/96/CE 
 
  1.Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel  territorio
nazionale della rete stradale definita  all'allegato  I,  sezione  2,
della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 luglio 1996, sugli orientamenti  comunitari  per  lo  sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni. 
    b) organo competente: il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che, per lo svolgimento delle  sue  funzioni  relativamente
alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale
della struttura organizzativa della medesima societa' che  svolge  le
funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali; 
    c) valutazione di impatto sulla  sicurezza  stradale  (VISS):  lo
studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza  della
rete stradale di un progetto di infrastruttura; 
    d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di  sicurezza
accurato, indipendente, sistematico e tecnico  delle  caratteristiche
di un progetto di costruzione di una infrastruttura  stradale,  nelle
diverse fasi dalla pianificazione alla messa in  esercizio,  relativo
ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento  che
comportano modifiche di tracciato; 
    e)  classificazione  dei  tratti  ad  elevata  concentrazione  di
incidenti:   l'elenco   recante   la    classificazione    in    base
all'incidentalita' rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al
traffico da oltre tre  anni,  in  cui  si  e'  verificato  un  numero
considerevole di  incidenti  mortali  in  proporzione  al  flusso  di
traffico; 
    f) classificazione della sicurezza della rete: l'elenco recante i
tratti della rete stradale esistente in funzione del loro  potenziale
di miglioramento della sicurezza e di risparmio  dei  costi  connessi
agli incidenti; 
    g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica  delle
caratteristiche  connesse  alla  sicurezza  dei  tratti  della   rete
stradale aperta al traffico e dei difetti che  richiedono  intervento
di manutenzione per ragioni  di  sicurezza,  comprendente  anche  gli
accertamenti  sui  possibili  effetti  derivanti  dall'esecuzione  di
lavori sulla sicurezza del flusso di traffico; 
    h)  orientamenti:  le  misure  adottate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  che  definiscono  i  criteri  e  le
modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel
presente decreto; 
    i)  progetto  d'infrastruttura:   il   progetto   relativo   alla
costruzione  di  infrastrutture  stradali   nuove   ovvero   ad   una
sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti
sui flussi di traffico. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Ladecisionen. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari
          per lo sviluppo della rete transeuropea dei  trasporti,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228.