Art. 9 
 
 
     Formazione dei controllori articolo 9, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da
adottarsi di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca entro il 19 dicembre 2011,  provvede  ad  adottare  i
programmi di formazione per i controllori della  sicurezza  stradale,
fissando altresi' le  modalita'  di  entrata  in  operativita'  e  di
gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7. 
  2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non
inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di
cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita',
da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini  professionali,
da associazioni operanti nel settore  della  sicurezza  stradale.  Il
certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a  seguito  del
superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso. 
  3. Ai corsi di formazione iniziale  hanno  accesso  i  soggetti  in
possesso di laurea  magistrale,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera   b),   del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  in
ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al citato  decreto  ministeriale
n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno  cinque
anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria
civile e ambientale. 
  4. I soggetti che hanno  conseguito  il  certificato  di  idoneita'
professionale di cui  al  comma  2  sono  tenuti  alla  frequenza  di
appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al  comma
2, della durata non  inferiore  a  trenta  ore,  con  cadenza  almeno
triennale. 
  5. I soggetti che hanno  conseguito  il  certificato  di  idoneita'
professionale di cui al comma 2  sono  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato. 
  6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di  aggiornamento
e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita',
di pertinenza delle amministrazioni pubbliche,  di  cui  al  presente
articolo, interamente destinato alla citata  finalita'.  Le  predette
attivita' di formazione e  di  aggiornamento  sono  svolte  a  valere
esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto,  di
natura non regolamentare, del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'articolo 3 del  decreto  del  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca22 ottobre
          2004  n.  270  (Modifiche  al  regolamento  recante   norme
          concernenti l'autonomia didattica degli  atenei,  approvato
          con  D.M.  3   novembre   1999,   n.   509   del   Ministro
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   12
          novembre 2004, n. 266, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita'
          rilasciano i seguenti titoli: 
                a) laurea (L); 
                b) laurea magistrale (L.M.). 
              2. Le universita' rilasciano  altresi'  il  diploma  di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 
              3. La laurea,  la  laurea  magistrale,  il  diploma  di
          specializzazione e il dottorato di ricerca sono  conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale, di specializzazione e di dottorato  di  ricerca
          istituiti dalle universita'. 
              4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
          studente  un'adeguata  padronanza  di  metodi  e  contenuti
          scientifici generali, anche nel caso in cui  sia  orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
              5. L'acquisizione delle  conoscenze  professionali,  di
          cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del  laureato
          nel mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle  correlate
          attivita'  professionali   regolamentate,   nell'osservanza
          delle disposizioni di legge  e  dell'Unione  europea  e  di
          quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 
              6. Il corso di  laurea  magistrale  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente una formazione  di  livello  avanzato
          per l'esercizio di attivita' di elevata  qualificazione  in
          ambiti specifici. 
              7. Il  corso  di  specializzazione  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente conoscenze e  abilita'  per  funzioni
          richieste   nell'esercizio   di    particolari    attivita'
          professionali e puo'  essere  istituito  esclusivamente  in
          applicazione di specifiche norme di legge  o  di  direttive
          dell'Unione europea. 
              8. I corsi di dottorato di ricerca e  il  conseguimento
          del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
          legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6, commi 5 e 6. 
              9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  6
          della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione finalizzata e di servizi didattici  integrativi.
          In particolare, in attuazione dell'articolo  1,  comma  15,
          della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo, corsi di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento della laurea o della laurea magistrale,  alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello. 
              10. Sulla base di apposite convenzioni, le  universita'
          italiane possono rilasciare i titoli  di  cui  al  presente
          articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani  o
          stranieri.».