Art. 3 Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, e' sostituito dal seguente: « 1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.».
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legge 9 ottobre 2008, n 155 "Misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2008, n. 237, come modificato dal presente decreto: «Art. 3. - 1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2011. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, fino al 31 dicembre 2009, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity assistance).