Art. 3 
 
          Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,
n. 190, e' sostituito dal seguente: 
    « 1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1  si  applica
ai contratti di garanzia finanziaria a favore  della  Banca  d'Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  legge
          9 ottobre 2008, n 155  "Misure  urgenti  per  garantire  la
          stabilita'  del  sistema  creditizio   e   la   continuita'
          nell'erogazione del credito alle imprese e ai  consumatori,
          nell'attuale situazione di  crisi  dei  mercati  finanziari
          internazionali.", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          ottobre 2008, n. 237, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3. - 1. Qualora, al fine di  soddisfare  esigenze
          di liquidita', la Banca d'Italia eroghi  finanziamenti  che
          siano garantiti mediante pegno o cessione  di  credito,  la
          garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del
          debitore  e  dei  terzi  aventi   causa,   all'atto   della
          sottoscrizione del contratto di  garanzia  finanziaria,  in
          deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile  e
          agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera
          b), del decreto legislativo 21  maggio  2004,  n.  170.  Ai
          medesimi finanziamenti si  applica  l'articolo  67,  quarto
          comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma  1  si
          applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della
          Banca d'Italia stipulati entro  la  data  del  31  dicembre
          2011. 
              2. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          rilasciare, fino al 31 dicembre 2009, la  garanzia  statale
          su  finanziamenti  erogati  discrezionalmente  dalla  Banca
          d'Italia alle banche italiane e alle succursali  di  banche
          estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita'
          (emergency liquidity assistance).