Art. 18 Documentazione del prodotto 1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV. 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, la documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali della Comunita'. 3. In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorita' di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorita' di vigilanza del mercato, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu' breve. 4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorita' di vigilanza del mercato puo' richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di sicurezza.