Art. 18 
 
 
                     Documentazione del prodotto 
 
  1. La documentazione  tecnica  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli  strumenti
utilizzati  dal  fabbricante  per  garantire   la   conformita'   del
giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa
contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV. 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  17,  comma  6,  la
documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali della
Comunita'. 
  3. In seguito a una richiesta motivata da parte  dell'autorita'  di
vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una  traduzione  delle
parti pertinenti  della  documentazione  tecnica  in  italiano  o  in
inglese. Qualora a un fabbricante  sia  richiesta  la  documentazione
tecnica o la traduzione di parti di essa dall'autorita' di  vigilanza
del mercato, questa puo' fissare un termine pari a trenta  giorni,  a
meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza piu'
breve. 
  4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli obblighi  di  cui
ai commi 1,  2  e  3,  l'autorita'  di  vigilanza  del  mercato  puo'
richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie  spese  una
prova, entro  un  termine  determinato,  da  parte  di  un  organismo
notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e  ai
requisiti essenziali di sicurezza.