Art. 19 Autorita' di notifica e Organismo nazionale di accreditamento 1. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita' competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i compiti di valutazione della conformita' (CE) di cui al presente decreto. 2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformita' CE e' svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico e' responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento nei termini e secondo il citato regolamento (CE) n. 765/2008 e le disposizioni nazionali di attuazione. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico.
Note all'art. 19: Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n.99, (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., cosi' recita: «Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - (Omissis). 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.» Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si vedano le note alle premesse.