Art. 19 
 
 
    Autorita' di notifica e Organismo nazionale di accreditamento 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita'  competente
per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione  europea  e  agli
altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere  i  compiti
di valutazione della conformita' (CE) di cui al presente decreto. 
  2. La valutazione e la vigilanza  sugli  Organismi  di  valutazione
della conformita' CE e' svolta dall'Organismo nazionale  italiano  di
accreditamento ai sensi dell'articolo 4,  comma  2,  della  legge  23
luglio 2009,  n.  99,  e  in  conformita'  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. L'accreditamento da parte dell'Organismo nazionale italiano
costituisce presupposto dell'autorizzazione di cui  al  comma  1.  Il
Ministero dello sviluppo economico  e'  responsabile  per  i  compiti
svolti  dall'Organismo  nazionale  italiano  di  accreditamento   nei
termini e secondo  il  citato  regolamento  (CE)  n.  765/2008  e  le
disposizioni nazionali di attuazione. 
  3. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al
comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di  accreditamento
sono regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa
o altro analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello
sviluppo economico. 
 
          Note all'art. 19: 
              Il testo dell'art. 4, comma 2, della  legge  23  luglio
          2009,   n.99,   (Disposizioni    per    lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 4. (Attuazione del capo II del  regolamento  (CE)
          n. 765/2008del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - (Omissis). 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.» 
              Per i riferimenti del regolamento  (CE)  n.765/2008  si
          vedano le note alle premesse.