Art. 20 
 
 
              Autorizzazione degli Organismi notificati 
 
  1. La valutazione di conformita' alla  direttiva  2009/48/CE  e  al
presente  decreto  e'  effettuata  dagli  Organismi   a   tale   fine
autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero  dello
sviluppo   economico.   L'autorizzazione   e'    rilasciata    previa
presentazione di apposita domanda corredata della  documentazione  di
cui al comma 2. 
  2. La domanda di cui al comma 1 e' accompagnata da una  descrizione
delle attivita' di valutazione della conformita', del  modulo  o  dei
moduli di valutazione  della  conformita'  e  del  giocattolo  o  dei
giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere  competente,
nonche'  da  un  certificato  di  accreditamento  che   attesti   che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 21. 
  3.   Alle    spese    concernenti    le    procedure    finalizzate
all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica e
ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al  comma
1  ed  ai  successivi  controlli  sugli  stessi,  si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento,  tenuto
conto  del  costo  effettivo  del  servizio   e   senza   determinare
duplicazioni  rispetto  alle  tariffe  da  corrispondersi   ai   fini
dell'accreditamento di cui all'articolo  19,  comma  2.  Le  predette
tariffe sono aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio e
con le stesse modalita', almeno ogni due anni. 
 
          Note all'art. 20: 
              Per i riferimenti della direttiva 2009/48/CE si  vedano
          le note alle premesse. 
              L'art.  47  della  legge  6  febbraio   1996,   n.   52
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria   1994),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita: 
              «47  (Procedure  di  certificazione  e/o   attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione della marcatura CE, previste dalla  normativa
          comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle  procedure  di
          riesame delle istanze presentate per le  stesse  finalita',
          sono a carico del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
          stabilito nell'Unione europea. 
              2.  Le  spese  relative  alle   procedure   finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori. 
              4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi  del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
              6. I decreti di cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati
          di rispettiva competenza.»