Art. 21 Prescrizioni relative agli organismi notificati 1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo. 2. L'organismo di valutazione della conformita' e' stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalita' giuridica. 3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utente o il responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali giocattoli per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali giocattoli, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della conformita'. 5. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; c) procedure per svolgere le attivita' che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. 7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attivita' di valutazione della conformita' dispone di: a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonche' dei suoi regolamenti di attuazione; d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. E' assicurata l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile. Le caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive in data 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003. 10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del presente decreto, tranne nei confronti delle autorita' competenti. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
Note all'art. 21: Per i rifermenti della direttiva 2009/48/CE si vedano le note alle premesse.