Art. 21 
 
 
           Prescrizioni relative agli organismi notificati 
 
  1. Ai fini della notifica a norma del presente decreto  l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  al
presente articolo. 
  2. L'organismo di valutazione  della  conformita'  e'  stabilito  a
norma  del  presente  decreto  legislativo  e  ha   la   personalita'
giuridica. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo  che  valuta.
Un  organismo  appartenente  a  un'associazione  d'imprese  o  a  una
federazione professionale che  rappresenta  imprese  coinvolte  nella
progettazione,     nella     fabbricazione,     nella      fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione  di  giocattoli
che esso valuta puo' essere  ritenuto  un  organismo  del  genere,  a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza  e  l'assenza  di
qualsiasi conflitto di interesse. 
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utente  o  il  responsabile  della  manutenzione   dei   giocattoli
sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante autorizzato di
uno di questi  soggetti.  Cio'  non  preclude  l'uso  dei  giocattoli
valutati che sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di
valutazione della conformita' o l'uso di tali  giocattoli  per  scopi
privati. L'organismo di valutazione della conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non   intervengono   direttamente   nella   progettazione   o   nella
fabbricazione,   nella    commercializzazione,    nell'installazione,
nell'utilizzo  o  nella  manutenzione   di   tali   giocattoli,   ne'
rappresentano  i  soggetti   impegnati   in   tali   attivita'.   Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli
organismi  di  valutazione  della  conformita'  garantiscono  che  le
attivita' delle loro affiliate  o  dei  loro  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  loro  attivita'   di   valutazione   della
conformita'. 
  5. Gli  organismi  di  valutazione  della  conformita'  e  il  loro
personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con
il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione  e  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui e'  stato  notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto  e  sotto  la  sua  responsabilita'.  L'organismo  di
valutazione  della  conformita'  dispone  dei  mezzi  necessari   per
eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi  alle  attivita'
di valutazione della conformita' in modo appropriato e ha  accesso  a
tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni momento, per  ogni
procedura  di  valutazione  della  conformita'  e  per  ogni  tipo  o
categoria di giocattoli per i quali e' stato notificato,  l'organismo
di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: 
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza  e  la  capacita'  di  riproduzione  di  tali  procedure.
Predispone una politica e procedure  appropriate  che  distinguano  i
compiti che svolge in qualita' di organismo  notificato  dalle  altre
attivita'; 
    c) procedure per svolgere le attivita'  che  tengano  debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
giocattolo in questione  e  della  natura  seriale  o  di  massa  del
processo produttivo. 
  7. Il personale responsabile  dell'esecuzione  delle  attivita'  di
valutazione della conformita' dispone di: 
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  includa
tutte le attivita' di valutazione della conformita'  in  relazione  a
cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle  prescrizioni
fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della  pertinente
normativa comunitaria di armonizzazione, nonche' dei suoi regolamenti
di attuazione; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' assicurata l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
alle  valutazioni.  La  remunerazione  degli  alti  dirigenti  e  del
personale addetto alle valutazioni di  un  organismo  di  valutazione
della conformita' non dipende dal numero di  valutazioni  eseguite  o
dai risultati di tali valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto  di  assicurazione  per  la  responsabilita'   civile.   Le
caratteristiche minime di tale contratto possono essere  disciplinate
da  un  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo   economico.   Fino
all'adozione di tale eventuale decreto si applicano  le  disposizioni
al riguardo previste dalla direttiva  del  Ministro  delle  attivita'
produttive in  data  19  dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17
del  presente  decreto,  tranne   nei   confronti   delle   autorita'
competenti. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di  coordinamento  degli  organismi  notificati,  istituito  a  norma
dell'articolo 38 della direttiva 2009/48/CE, o  garantiscono  che  il
loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano
come guida  generale  le  decisioni  ed  i  documenti  amministrativi
prodotti da tale gruppo. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per i rifermenti della direttiva 2009/48/CE  si  vedano
          le note alle premesse.