Art. 26 
 
 
            Obblighi operativi degli organismi notificati 
 
  1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della
conformita'  conformemente  alla  procedura  di   valutazione   della
conformita' di cui all'articolo 17. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia del giocattolo  in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel  fare  cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e  il  livello  di  protezione
necessari per la conformita' del giocattolo al presente decreto. 
  3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di
cui all'articolo 9  e  all'allegato  II,  o  alle  norme  armonizzate
corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a
tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate  e  non
rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17. 
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato di esame CE  del
tipo riscontri che un giocattolo  non  e'  piu'  conforme  chiede  al
fabbricante  di   prendere   le   misure   correttive   opportune   e
all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi. 
  6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del
tipo in relazione a giocattoli per i  quali  sia  stato  rifiutato  o
ritirato un certificato.