Art. 26 Obblighi operativi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alla procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del giocattolo in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel fare cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del giocattolo al presente decreto. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato di esame CE del tipo riscontri che un giocattolo non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo. 5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi. 6. Un organismo notificato non rilascia certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.