Art. 28 
 
 
                 Istruzioni all'organismo notificato 
 
  1. L'autorita' di  vigilanza  del  mercato  puo'  richiedere  a  un
organismo notificato di fornire informazioni in  merito  a  qualsiasi
attestato d'esame CE  del  tipo  di  cui  esso  abbia  effettuato  il
rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto  del  rilascio  di  tale
attestato,  nonche'  alle  relazioni  relative  alle  prove  e   alla
documentazione tecnica. 
  2. Qualora l'autorita' di vigilanza del mercato  riscontri  che  un
giocattolo non sia conforme ai requisiti  di  cui  all'articolo  9  e
all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato
di  ritirare  l'attestato  d'esame  CE  del  tipo  relativo  a   tale
giocattolo. 
  3. L'autorita' di  vigilanza  del  mercato,  all'occorrenza,  e  in
particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma  5,  richiede
all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del tipo.