Art. 31 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il  fabbricante
o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione  degli
articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, e' punito con l'arresto fino a  un
anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante,
l'importatore o il distributore che non  ottempera  ai  provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e' punito  con  l'arresto
da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che immette  sul  mercato  un  giocattolo  privo  della
documentazione tecnica  di  cui  all'allegato  IV  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che immette  sul  mercato  un  giocattolo  privo  della
marcatura CE e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  da  2.500  a
30.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante  o  all'importatore
che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze  di  cui
all'articolo 10. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fabbricante   o
l'importatore che non ottempera al provvedimento di  divieto  emanato
ai sensi  dell'articolo  30,  comma  6,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da 2.500 a 10.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  mette
a disposizione sul mercato un giocattolo  privo  di  marcatura  CE  o
delle avvertenze di cui all'articolo 10  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da 1.500 a 10.000 euro. 
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   fabbricante,
l'importatore o il distributore che non ottempera  agli  obblighi  di
cui all'articolo 8 e' soggetto alla sanzione amministrativa da  2.500
a 10.000 euro. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante autorizzato  che
non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3. 
  10. Le sanzioni amministrative di cui  al  presente  articolo  sono
irrogate  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura territorialmente competente.