Art. 4 
 
 
                     Rappresentanti autorizzati 
 
  1. Il fabbricante  puo'  nominare,  mediante  mandato  scritto,  un
rappresentante autorizzato. 
  2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e la stesura  della
documentazione tecnica non rientrano nel mandato  del  rappresentante
autorizzato. 
  3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
    a)  mantenere  a  disposizione  dell'autorita'  di  vigilanza  la
dichiarazione CE di conformita' e la documentazione  tecnica  per  un
periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo; 
    b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente,
fornire tutte le informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per
dimostrare la conformita' di un giocattolo; 
    c) cooperare, su richiesta, con l'autorita' competente, in ordine
a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dai
giocattoli che rientrano nel loro mandato.