Art. 9 
 
 
                  Requisiti essenziali di sicurezza 
 
  1. I giocattoli immessi  sul  mercato  devono  essere  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del presente
articolo,  nonche'  ai  requisiti  specifici  di  sicurezza  di   cui
all'allegato II. 
  2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono,  non
devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei
terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione  o
quando  ne  e'  fatto  un  uso  prevedibile  in  considerazione   del
comportamento  abituale   dei   bambini.   Si   deve   tenere   conto
dell'abilita' degli utilizzatori e, se del caso, di chi  effettua  la
sorveglianza, in particolare per quanto  riguarda  i  giocattoli  che
sono destinati ai bambini di eta' inferiore a  36  mesi  o  ad  altri
gruppi di eta'. 
  3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonche' le istruzioni  per
l'uso di cui i giocattoli  sono  corredati,  richiamano  l'attenzione
degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza  sui  pertinenti
pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei  giocattoli  comporta  e
sul modo di evitare tali rischi e pericoli. 
  4. I giocattoli immessi  sul  mercato  devono  essere  conformi  ai
requisiti essenziali di sicurezza per  tutta  la  durata  di  impiego
prevedibile e normale dei giocattoli stessi.