Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 6, e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.
66, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare pubblica una versione indicativa degli elenchi previsti da  tali
articoli  sul  proprio  sito  internet  e  i  gestori  dei   depositi
commerciali e degli impianti di  distribuzione  tenuti  provvedono  a
renderli  accessibili  al   pubblico   entro   dieci   giorni   dalla
pubblicazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, le societa' di produzione di  veicoli  stradali
trasmettono in via informatica al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  con  riferimento  ai  veicoli  che
hanno messo in commercio sul territorio nazionale prima di tale data,
gli elenchi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 6, e dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo n.  66  del  2005.  Detto  Ministero
provvede a pubblicare tali elenchi sul  proprio  sito  internet  e  i
gestori dei depositi commerciali e degli  impianti  di  distribuzione
tenuti provvedono a renderli accessibili  al  pubblico  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione. In  caso  di  violazione  degli  obblighi
previsti  dal  presente  comma  si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005. 
  2. All'articolo 292, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni: 
    a) le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: 
  «d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile  liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o  destinato  ad
essere utilizzato  su  una  nave  in  mare,  inclusi  i  combustibili
definiti nella norma ISO 8217; 
  e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo  la
cui viscosita' o densita' rientra  nei  limiti  di  viscosita'  o  di
densita' stabiliti per le qualita' 'DMB'  e  'DMC'  dalla  tabella  I
della norma ISO 8217; 
  f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la  cui
viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di  densita'
stabiliti per le qualita' 'DMX' e 'DMA' dalla tabella I  della  norma
ISO 8217;» 
    b) la lettera p) e' abrogata. 
  3. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni: 
  a) il comma 7 e' abrogato; 
  b) al comma 9 la lettera a) e' abrogata. 
  4. All'articolo 296, comma 9,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «o  alla
navigazione interna» sono soppresse. 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I combustibili diesel con contenuto di  biodiesel  superiore  a
quanto previsto dalla normativa vigente  possono  essere  avviati  al
consumo  presso  utenti  extra-rete  e  impiegati  esclusivamente  in
veicoli omologati per il relativo utilizzo.»; 
    b) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  6. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono stabilite: 
    a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema  nazionale  di
certificazione  della  sostenibilita'  dei   biocarburanti   previsto
all'articolo 7-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 66, introdotto dal comma  6  dell'articolo  1  del  presente
decreto, ivi comprese le informazioni di cui al comma 3 del  medesimo
articolo 7-quater, nonche'  le  procedure  di  adesione  allo  stesso
Sistema; 
    b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui al comma 5, dell'articolo 7-quater del decreto legislativo n.  66
del 2005,  introdotto  dal  comma  6  dell'articolo  1  del  presente
decreto; 
    c) le disposizioni  che  gli  operatori  ed  i  fornitori  devono
rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa  di  cui
al comma 4 del citato articolo 7-quater. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 292, 295 e 296 del
          citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 292 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          titolo  si  applicano,  ove  non  altrimenti  disposto,  le
          definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della  parte
          quinta. 
              2.  In  aggiunta  alle  definizioni  del  comma  1,  si
          applicano le seguenti definizioni: 
                a) olio combustibile pesante: 
                  1)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal
          petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a  NC  2710
          1969, escluso il combustibile per uso marittimo; 
                  2)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal
          petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b)  e  f),
          che, per i suoi  limiti  di  distillazione,  rientra  nella
          categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati  come
          combustibile e di cui meno del 65% in volume,  comprese  le
          perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per
          il quale la percentuale del distillato a 250  °C  non  puo'
          essere determinata con tale metodo; 
                b) gasolio: 
                  1)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal
          petrolio, escluso il combustibile per  uso  marittimo,  che
          rientra nei codici NC 2710 1925, 2710  1929,  2710  1945  o
          2710 1949; 
                  2)  qualsiasi  combustibile  liquido  derivato  dal
          petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui
          meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250
          °C e di cui almeno l'85% in volume,  comprese  le  perdite,
          distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86; 
                c) metodo ASTM: i metodi  stabiliti  dalla  «American
          Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle
          definizioni e delle specifiche tipo per  il  petrolio  e  i
          prodotti lubrificanti; 
                d)  combustibile   per   uso   marittimo:   qualsiasi
          combustibile liquido derivato dal  petrolio  utilizzato  su
          una nave in mare o destinato ad essere  utilizzato  su  una
          nave in mare, inclusi i combustibili definiti  nella  norma
          ISO 8217; 
                e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso
          marittimo la cui viscosita' o densita' rientra  nei  limiti
          di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMB'
          e 'DMC' dalla tabella I della norma ISO 8217; 
                f) gasolio marino:  qualsiasi  combustibile  per  uso
          marittimo la cui viscosita' o densita' rientra  nei  limiti
          di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMX'
          e 'DMA' dalla tabella I della norma ISO 8217; 
                g) immissione sul mercato:  qualsiasi  operazione  di
          messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito,
          di  combustibili   per   uso   marittimo   destinati   alla
          combustione  su  una  nave,  eccettuati  quelli   destinati
          all'esportazione e trasportati, a  tale  fine,  all'interno
          delle cisterne di una nave; 
                h)  acque  territoriali:  zone   di   mare   previste
          dall'art. 2 del codice della navigazione; 
                i) zona economica esclusiva: zona di cui all'art.  55
          della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
          fatta a Montego Bay il 10  dicembre  1982,  ratificata  con
          legge 2 dicembre 1994, n. 689; 
                l) zona di protezione ecologica: zona individuata  ai
          sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61; 
                m) aree di controllo delle emissioni di SOX:  zone  a
          cui    tale    qualificazione    e'     stata     assegnata
          dall'International Maritime  Organization  (I.M.O.)  previa
          apposita procedura di designazione, ai sensi  dell'allegato
          VI  della  Convenzione  internazionale  del  1973  per   la
          prevenzione dell'inquinamento causato da  navi,  denominata
          Convenzione MARPOL; 
                n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici
          passeggeri,  ad  eccezione  del  comandante,   dei   membri
          dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad  attivita'
          relative alla gestione della nave, nonche' dei  bambini  di
          eta' inferiore ad un anno; 
                o) servizio di linea: i viaggi seriali per  collegare
          due o  piu'  porti  o  i  viaggi  seriali  che  iniziano  e
          terminano presso lo stesso  porto  senza  scali  intermedi,
          purche' effettuati sulla base di un  orario  reso  noto  al
          pubblico;  l'orario  puo'  essere   desunto   anche   dalla
          regolarita' o dalla frequenza del servizio; 
                p) (abrogata); 
                q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un  ormeggio
          o ancorata presso un porto italiano; 
                r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su  una  nave
          all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico; 
                s) nave da guerra: nave  che  appartiene  alle  forze
          armate di uno Stato e porta i segni distintivi  delle  navi
          militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle
          leggi relative ai militari ed  il  cui  comandante  sia  un
          ufficiale di marina debitamente incaricato e sia  inscritto
          nell'apposito ruolo  degli  ufficiali  o  in  un  documento
          equivalente; 
                t) tecnologia di riduzione delle  emissioni:  sistema
          di depurazione dell'effluente  gassoso  o  qualsiasi  altro
          metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.» 
              «Art. 295 (Combustibili per uso  marittimo).  -  1.  E'
          vietato,  nelle  acque  territoriali  e   nelle   zone   di
          protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli  marini  con  un
          tenore di zolfo superiore allo 0,20% in  massa  e,  dal  1°
          gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo  0,10%  in
          massa. 
              2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010   e'   vietata
          l'immissione sul mercato di gasoli  marini  con  tenore  di
          zolfo superiore allo 0,1% in massa. 
              3. E' vietata l'immissione sul mercato  di  oli  diesel
          marini con tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. 
              4. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  nelle
          acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle
          zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree
          di controllo delle emissioni di SOX,  ovunque  ubicate,  e'
          vietato, a bordo di una nave  battente  bandiera  italiana,
          l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un  tenore
          di zolfo superiore all'1,5% in  massa.  La  violazione  del
          divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi  non
          battenti bandiera italiana che hanno  attraversato  una  di
          tali aree  inclusa  nel  territorio  italiano  o  con  esso
          confinante e che si trovano in un porto italiano. 
              5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del
          Mar Baltico e, a decorrere dall'11  agosto  2007,  all'area
          del Mare del Nord, nonche', entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  relativa   designazione,   alle
          ulteriori aree designate. 
              6. Per le navi passeggeri battenti  bandiera  italiana,
          le quali effettuano un servizio di linea proveniente  da  o
          diretto ad un porto di un  Paese  dell'Unione  europea,  e'
          vietato, nelle acque territoriali,  nelle  zone  economiche
          esclusive   e   nelle   zone   di   protezione   ecologica,
          appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso
          marittimo con un tenore  di  zolfo  superiore  all'1,5%  in
          massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche  nei
          confronti delle navi non battenti bandiera italiana  e  che
          si trovano in un porto italiano. 
              7. (abrogato). 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010   e'   vietato
          l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore  di
          zolfo superiore allo 0,1% in massa su navi all'ormeggio. Il
          divieto si applica anche ai periodi di  carico,  scarico  e
          stazionamento. La sostituzione dei combustibili  utilizzati
          con  combustibili  conformi  a  tale  limite  deve   essere
          completata  il  prima   possibile   dopo   l'ormeggio.   La
          sostituzione dei combustibili conformi a  tale  limite  con
          altri combustibili deve avvenire il  piu'  tardi  possibile
          prima  della  partenza.  I  tempi   delle   operazioni   di
          sostituzione del combustibile sono iscritti  nei  documenti
          di cui al comma 10. 
              9. I commi 7 e 8 non si applicano: 
                a) (abrogata); 
                b) alle navi di cui si prevede,  secondo  orari  resi
          noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle  due
          ore; 
                c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate
          ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato
          sulla costa. 
              10. Tutte le  operazioni  di  cambio  dei  combustibili
          utilizzati sulle navi devono essere indicate  nel  giornale
          generale e di contabilita' e nel  giornale  di  macchina  o
          nell'inventario di cui agli articoli 174,  175  e  176  del
          codice della navigazione o  in  un  apposito  documento  di
          bordo. 
              11.  Chi  mette  combustibili  per  uso   marittimo   a
          disposizione dell'armatore o di un suo  delegato,  per  una
          nave di  stazza  non  inferiore  a  400  tonnellate  lorde,
          fornisce   un   bollettino   di   consegna   indicante   il
          quantitativo ed il relativo  tenore  di  zolfo,  del  quale
          conserva una copia per i tre anni  successivi,  nonche'  un
          campione sigillato di tale  combustibile,  firmato  da  chi
          riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva  il
          bollettino a bordo per lo  stesso  periodo  e  conserva  il
          campione  a  bordo  fino  al   completo   esaurimento   del
          combustibile a cui si riferisce  e,  comunque,  per  almeno
          dodici mesi successivi alla consegna. 
              12. E' tenuto, presso ciascuna autorita'  marittima  e,
          ove  istituita,  presso  ciascuna  autorita'  portuale,  un
          apposito registro che riporta  l'elenco  dei  fornitori  di
          combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con
          l'indicazione  dei  combustibili  forniti  e  del  relativo
          contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono  comunicati  dai
          fornitori alle autorita' marittime e portuali entro  il  31
          dicembre 2007.  Le  variazioni  dei  dati  comunicati  sono
          comunicate  in  via  preventiva.  La  presenza   di   nuovi
          fornitori e' comunicata in via preventiva. 
              13. I limiti relativi al tenore di zolfo  previsti  dai
          commi precedenti non si applicano: 
                a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra  e
          da  altre  navi  in  servizio  militare  se  le  rotte  non
          prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti  fornitori
          di combustibili conformi a tali limiti o, comunque,  se  il
          relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o  le
          capacita' operative; in tale  secondo  caso  il  comandante
          informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta; 
                b) ai combustibili il cui utilizzo  a  bordo  di  una
          nave risulta specificamente  necessario  per  garantire  la
          sicurezza della stessa o di altra nave e per  salvare  vite
          in mare; 
                c) ai combustibili il cui utilizzo  a  bordo  di  una
          nave e' imposto dal danneggiamento  della  stessa  o  delle
          relative attrezzature, purche' si  dimostri  che,  dopo  il
          verificarsi del danno, sono state assunte tutte  le  misure
          ragionevoli per evitare o ridurre  al  minimo  l'incremento
          delle emissioni e che  sono  state  adottate  quanto  prima
          misure dirette ad eliminare il danno. Tale  deroga  non  si
          applica se il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante
          o dell'armatore; 
                d) ai combustibili utilizzati a  bordo  di  navi  che
          utilizzano  tecnologie   di   riduzione   delle   emissioni
          autorizzate ai sensi del comma 14 o del comma 19; 
                e)  ai  combustibili  destinati  alla  trasformazione
          prima dell'utilizzo. 
              14. Con decreto direttoriale della competente Direzione
          generale del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare,  di  concerto  con  la  competente
          Direzione  generale  del  Ministero  dei   trasporti   sono
          autorizzati, su navi battenti  bandiera  italiana  o  nelle
          acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi  a
          tecnologie di riduzione  delle  emissioni,  nel  corso  dei
          quali e' ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai
          limiti previsti dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la
          cui durata non puo' eccedere i diciotto mesi, e' rilasciata
          entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la  quale
          deve essere accompagnata  da  una  relazione  contenente  i
          seguenti elementi: 
                a) la descrizione della tecnologia e, in particolare,
          del principio di funzionamento, corredata da riferimenti di
          letteratura scientifica o dai risultati di  sperimentazioni
          preliminari, nonche' la stima  qualitativa  e  quantitativa
          delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti  per
          effetto della sperimentazione; 
                b)  la  stima  che,  a  parita'  di  condizioni,   le
          emissioni previste di ossido di zolfo non  superino  quelle
          prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da
          2 a 8  in  assenza  della  tecnologia  di  riduzione  delle
          emissioni; 
                c)  la  stima  che,  a  parita'  di  condizioni,   le
          emissioni previste di inquinanti diversi  dagli  ossidi  di
          zolfo, quali ossidi di azoto  e  polveri,  non  superino  i
          livelli previsti dalla vigente normativa e,  comunque,  non
          superino   in   modo    significativo    quelle    prodotte
          dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
          assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni; 
                d)   uno   studio    dell'impatto    dell'esperimento
          sull'ambiente  marino,  con  particolare  riferimento  agli
          ecosistemi  delle  baie,  dei  porti   e   degli   estuari,
          finalizzato a  dimostrarne  la  compatibilita';  lo  studio
          include un piano di  monitoraggio  degli  effetti  prodotti
          dall'esperimento sull'ambiente marino; 
                e)   la   descrizione    delle    zone    interessate
          dall'esperimento,  le  caratteristiche  dei   combustibili,
          delle navi e  di  tutte  le  strutture  da  utilizzare  per
          l'esperimento,  gli  strumenti  a  prova  di   manomissione
          installati sulle navi  per  la  misura  in  continuo  delle
          emissioni degli ossidi di zolfo  e  di  tutti  i  parametri
          necessari  a  normalizzare  le  concentrazioni,  nonche'  i
          sistemi  atti  a  gestire  in  conformita'   alle   vigenti
          disposizioni i rifiuti e gli scarichi prodotti per  effetto
          della sperimentazione. 
              15. L'autorizzazione di cui al comma 14  e'  rilasciata
          previa verifica della completezza della relazione  allegata
          alla domanda e dell'idoneita' delle stime  e  dello  studio
          ivi contenuti. L'autorizzazione prevede il periodo  in  cui
          l'esperimento puo' essere effettuato e stabilisce i dati  e
          le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita'  di
          tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicita'  con
          la quale il soggetto autorizzato  deve  comunicare  a  tali
          Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla  base
          del piano di cui al comma 14, lettera d). 
              16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma  14
          e'  immediatamente  revocata  se,  anche  sulla  base   dei
          controlli effettuati dall'autorita' di  cui  all'art.  296,
          comma 9: 
                a) gli strumenti di misura e i  sistemi  di  gestione
          dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma  14  non  sono
          utilizzati nel corso dell'esperimento; 
                b) la  tecnologia,  alla  luce  dei  risultati  delle
          misure,  non  ottiene  i  risultati  previsti  dalle  stime
          contenute nella relazione; 
                c) il soggetto autorizzato non trasmette nei  termini
          i dati, le informazioni o gli esiti previsti dal comma  15,
          conformi ai criteri ivi stabiliti. 
              17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma  14
          siano effettuati da  navi  battenti  bandiera  italiana  in
          acque  sotto  giurisdizione  di  altri  Stati   dell'Unione
          europea  o  da  navi  battenti  bandiera  di  altri   Stati
          dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione  italiana,
          gli Stati interessati individuano  opportune  modalita'  di
          cooperazione nel procedimento autorizzativo. 
              18.  Almeno  sei  mesi  prima  dell'inizio  di  ciascun
          esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e
          della tutela del  territorio  e  del  mare  ne  informa  la
          Commissione  europea  e  l'eventuale  Stato  estero  avente
          giurisdizione  sulle  acque   in   cui   l'esperimento   e'
          effettuato. I risultati di ciascun esperimento  di  cui  al
          comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare alla  Commissione  europea
          entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono  messi
          a disposizione del pubblico  secondo  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              19.  In  alternativa   all'utilizzo   di   combustibili
          conformi ai limiti previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso,
          previa  autorizzazione,  l'utilizzo  delle  tecnologie   di
          riduzione delle emissioni approvate dal Comitato  istituito
          dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 5  novembre  2002.  L'autorizzazione  e'
          rilasciata  con  decreto  direttoriale   della   competente
          Direzione generale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  la
          competente Direzione generale del Ministero  dei  trasporti
          entro tre mesi  dalla  ricezione  della  relativa  domanda,
          corredata dal documento di approvazione, purche': 
                a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in
          continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i
          parametri necessari a normalizzare le concentrazioni; 
                b)  le  emissioni  di  ossidi  di   zolfo   risultino
          costantemente  inferiori  o  uguali   a   quelle   prodotte
          dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
          assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni; 
                c) nelle baie,  nei  porti  e  negli  estuari,  siano
          rispettati i pertinenti criteri di  utilizzo  previsti  con
          appositi decreti della competente  Direzione  generale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, con i quali si recepiscono le indicazioni a tal  fine
          adottate dalla Commissione europea; 
                d) l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle  navi
          sugli ecosistemi nelle baie, nei  porti  e  negli  estuari,
          secondo uno studio  effettuato  da  parte  di  chi  intende
          utilizzare la tecnologia di riduzione delle emissioni,  non
          risulti superiore rispetto a quello prodotto  dall'utilizzo
          di combustibili conformi ai commi da 2 a 8  in  assenza  di
          tale tecnologia. 
              20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma  19
          e'  immediatamente  revocata  se,  anche  sulla  base   dei
          controlli effettuati dall'autorita' di  cui  all'art.  296,
          comma 9, non risultano rispettati i requisiti previsti  per
          effetto dell'autorizzazione.» 
              «Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua  la
          combustione di materiali o  sostanze  in  difformita'  alle
          prescrizioni  del  presente  titolo,  ove  gli  stessi  non
          costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa,  e'
          punito: 
                a) in  caso  di  combustione  effettuata  presso  gli
          impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
          decreto, con l'arresto fino a due anni o con  l'ammenda  da
          duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro; 
                b) in  caso  di  combustione  effettuata  presso  gli
          impianti di cui al titolo II della  parte  quinta,  inclusi
          gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
          valore  di  soglia,   con   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale  sanzione,
          da irrogare ai sensi dell'art. 288, comma 6, non si applica
          il pagamento in misura ridotta di  cui  all'art.  16  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
          la  sanzione  non  si  applica  se,  dalla   documentazione
          relativa  all'acquisto  di  tali  materiali   o   sostanze,
          risultano caratteristiche merceologiche conformi  a  quelle
          dei combustibili consentiti nell'impianto,  ferma  restando
          l'applicazione dell'art. 515  del  codice  penale  e  degli
          altri reati previsti dalla vigente normativa. 
              2. I controlli  sul  rispetto  delle  disposizioni  del
          presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al
          titolo I della parte quinta, dall'autorita' di cui all'art.
          268, comma 1, lettera p), e per  gli  impianti  di  cui  al
          titolo  II  della  parte  quinta,  dall'autorita'  di   cui
          all'art. 283, comma 1, lettera i). 
              3. In caso di mancato rispetto  delle  prescrizioni  di
          cui all'art. 294, il gestore  degli  impianti  disciplinati
          dal titolo I della parte quinta  e'  punito  con  l'arresto
          fino a un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue  euro.
          Per gli impianti disciplinati dal  titolo  II  della  parte
          quinta si applica la sanzione prevista dall'art. 288, comma
          2;  tale  sanzione,  in  caso  di  mancato  rispetto  delle
          prescrizioni  di  cui   all'art.   294,   si   applica   al
          responsabile per l'esercizio e la manutenzione  se  ricorre
          il caso previsto dall'ultimo periodo dell'art.  284,  comma
          2. 
              4. In caso di mancata  trasmissione  dei  dati  di  cui
          all'art. 298, comma 3, nei termini prescritti, il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          anche ai fini di quanto previsto dall'art. 650  del  codice
          penale, ordina ai soggetti inadempienti di provvedere. 
              5. Salvo che il fatto costituisca  reato,  sono  puniti
          con una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  15.000  a
          150.000 euro coloro che immettono sul mercato  combustibili
          per uso marittimo aventi un tenore di  zolfo  superiore  ai
          limiti previsti nell'art. 295 e l'armatore o il  comandante
          che, anche in concorso tra  loro,  utilizzano  combustibili
          per uso marittimo aventi un tenore  di  zolfo  superiore  a
          tali limiti. In caso di recidiva e in  caso  di  infrazioni
          che, per l'entita' del tenore di zolfo  o  della  quantita'
          del  combustibile  o  per  le  caratteristiche  della  zona
          interessata,    risultano     di     maggiore     gravita',
          all'irrogazione segue, per un periodo  da  un  mese  a  due
          anni: 
                a) la sospensione dei titoli professionali  marittimi
          o la  sospensione  dagli  uffici  direttivi  delle  persone
          giuridiche  nell'esercizio  dei   quali   l'infrazione   e'
          commessa, ovvero, se  tali  sanzioni  accessorie  non  sono
          applicabili; 
                b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il
          comandante che ha  commesso  l'infrazione  o  per  le  navi
          dell'armatore che ha commesso l'infrazione. 
              6. In caso di violazione dell'art. 295,  comma  10,  il
          comandante  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          prevista dall'art. 1193 del codice della navigazione. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chi,  senza
          commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna  il
          bollettino o il campione di cui all'art. 295, comma  11,  o
          consegna un bollettino in cui  l'indicazione  ivi  prevista
          sia assente  e'  punito  con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la  stessa  sanzione
          e' punito chi, senza  commettere  l'infrazione  di  cui  al
          comma 5, non conserva a bordo il bollettino o  il  campione
          previsto dall'art. 295, comma 11. 
              8. I fornitori di combustibili che  non  comunicano  in
          termini i dati  previsti  dall'art.  295,  comma  12,  sono
          puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
          a 30.000 euro. 
              9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi
          da  5  a  8,   provvedono,   con   adeguata   frequenza   e
          programmazione e nell'ambito delle  rispettive  competenze,
          ai sensi degli  articoli  13  e  seguenti  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto,
          la Guardia costiera, gli altri  soggetti  di  cui  all'art.
          1235 del codice della navigazione e  gli  altri  organi  di
          polizia   giudiziaria.   All'irrogazione   delle   sanzioni
          previste da tali commi provvedono  le  autorita'  marittime
          competenti  per  territorio  e,  in  caso   di   infrazioni
          attinenti alla immissione sul  mercato,  le  regioni  o  le
          diverse autorita' indicate dalla legge  regionale.  Restano
          ferme, per  i  fatti  commessi  all'estero,  le  competenze
          attribuite alle autorita' consolari. 
              10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi
          all'utilizzo dei combustibili,  possono  essere  effettuati
          anche con le seguenti modalita': 
                a)  mediante  il  campionamento   e   l'analisi   dei
          combustibili per uso marittimo al  momento  della  consegna
          alla nave; il campionamento deve essere effettuato  secondo
          le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili; 
                b)  mediante  il  campionamento   e   l'analisi   dei
          combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della
          nave o,  ove  cio'  non  sia  tecnicamente  possibile,  nei
          campioni sigillati presenti a bordo; 
                c) mediante controlli sui documenti di  bordo  e  sui
          bollettini di consegna dei combustibili. 
              11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal
          comma  5  l'autorita'  competente  all'applicazione   delle
          procedure di sequestro dispone, ove tecnicamente opportuno,
          ed assicurando il preventivo  prelievo  di  campioni  e  la
          conservazione degli altri  elementi  necessari  a  fini  di
          prova, che il combustibile fuori norma  sia  reso  conforme
          alle prescrizioni violate mediante apposito  trattamento  a
          spese del responsabile. A tale fine la  medesima  autorita'
          impartisce le opportune prescrizioni circa  i  tempi  e  le
          modalita' del trattamento.» 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  30
          maggio 2005, n.  128,  citato  nelle  premesse  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8  (Disposizioni  varie).  -  1.  I  combustibili
          diesel  con  contenuto  di  biodiesel  superiore  a  quanto
          previsto dalla normativa vigente possono essere avviati  al
          consumo presso utenti extra-rete e impiegati esclusivamente
          in veicoli omologati per il relativo utilizzo. 
              2. (abrogato). 
              3. (abrogato). 
              4. Entro il  1°  luglio  di  ogni  anno,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  i  Ministeri
          dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio,   delle
          attivita'  produttive  e   delle   politiche   agricole   e
          forestali,  comunica  alla  Commissione  i  dati   di   cui
          all'Allegato II e trasmette la relativa relazione. 
              5. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.»