Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalita' di versamento, per l'istruttoria finalizzata alla designazione dei fornitori o dei gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio. 2. All'attivita' di controllo di cui all'articolo 7-quater, comma 6, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, si provvede, con oneri a carico degli operatori economici, ai sensi dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le relative modalita' di versamento, per la copertura delle spese relative ai controlli di cui all'articolo 7-quater, comma 6. Le tariffe sono aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis e 6 dell'articolo 7-quater, come introdotti dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto, agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Fazio, Ministro della salute Romani, Ministro dello sviluppo economico Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano