Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attivita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo  7-bis,  come
introdotto dal comma 6  dell'articolo  1  del  presente  decreto,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
provvede, con oneri a carico dei fornitori, ai sensi dell'articolo 4,
della  legge  4  giugno  2010,  n.  96.  Con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate, in base al  costo  effettivo  del
servizio, le tariffe e  le  relative  modalita'  di  versamento,  per
l'istruttoria finalizzata  alla  designazione  dei  fornitori  o  dei
gruppi di fornitori, di cui ai citati commi 9 e 10. Le  tariffe  sono
aggiornate, con le stesse modalita', almeno ogni due anni, sulla base
del costo effettivo del servizio. 
  2. All'attivita' di controllo di cui all'articolo  7-quater,  comma
6, come introdotto dal comma 6  dell'articolo  1,  si  provvede,  con
oneri a carico degli operatori economici, ai sensi  dell'articolo  4,
della  legge  4  giugno  2010,  n.  96.  Con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro  90  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
determinate, in base al costo effettivo del servizio, le tariffe e le
relative modalita'  di  versamento,  per  la  copertura  delle  spese
relative ai controlli di  cui  all'articolo  7-quater,  comma  6.  Le
tariffe sono aggiornate, con le stesse  modalita',  almeno  ogni  due
anni, sulla base del costo effettivo del servizio. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed
i soggetti pubblici interessati provvedono, ad eccezione dei commi  9
e 10 dell'articolo 7-bis e 6 dell'articolo 7-quater, come  introdotti
dal comma 6 dell'articolo 1 del presente  decreto,  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Prestigiacomo, Ministro 
                                  dell'ambiente e della tutela del 
                                  territorio e del mare 
 
                                  Matteoli, Ministro delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Fazio, Ministro della salute 
 
                                  Romani, Ministro dello sviluppo 
                                  economico 
 
                                  Romano, Ministro delle politiche 
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                  Frattini, Ministro degli affari 
                                  esteri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti con 
                                  le regioni e per la coesione 
                                  territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano