Allegato A (previsto dall'articolo 1, comma 10) Nuovi allegati I, II , V e V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 Allegato I Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata Parte di provvedimento in formato grafico [1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, e' stata applicata la norma ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259:2006. [2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre. [3] Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quello stabilito nella norma EN 228:2008. [4] A decorrere dal 1° gennaio 2011. [5] A decorrere dal 1° gennaio 2014. Allegato II Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione Parte di provvedimento in formato grafico [1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, e' stata applicata la norma ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilita'). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259:2006. [2] Il FAME e' conforme alla norma EN 14214. [3] A decorrere dal 1° gennaio 2011. [4] A decorrere dal 1° gennaio 2014. Allegato V Metodi di prova e modalita' operative per l'accertamento sulla conformita' dei combustibili 1. Campionamento 1.1 Prelievo 1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano contenitori metallici. 1.1.2 Impianti di distribuzione I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione. Per il prelievo e' sufficiente l'utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di composizione previsti da tale norma EN. 1.1.3 Competenza Il prelievo dei campioni e' effettuato dall'autorita' compente all'accertamento dell'infrazione. 1.2 Quantita' La quantita' di benzina o combustibile diesel da campionare e' pari a dieci litri da immettere in cinque contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l'80% della loro capienza. I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati: A) il luogo del prelievo; B) il gestore dell'impianto presso cui e' stato effettuato il prelievo del campione; C) la data del prelievo; D) la tipologia di prodotto; E) il serbatoio dal quale e' stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione; F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attivita' di prelievo; G) il soggetto incaricato del prelievo. I cinque contenitori devono essere destinati: a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F), per finalita' difensive; b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81, di seguito denominato laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7; c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere conservati per l'eventualita' della revisione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 e per l'eventualita' del contenzioso giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale legge; su richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere conservati presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1.5. 1.3 Verbale All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del campione. Un originale rimane all'autorita' competente all'accertamento dell'infrazione. Un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F). L'altro originale viene allegato all'esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore. 1.4 Movimentazione dei campioni Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l'integrita' e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili. 1.5 Distribuzione dei campioni Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano le seguenti disposizioni: - Il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), e' inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento. - Nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), e' inviato al laboratorio competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7. - In tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa tra 4°C e 10°C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal prelievo. 1.6 Conservazione dei campioni Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c), devono essere conservati in un luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attivita' di accertamento di cui al presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), in caso di accertamento dell'infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del sole. 1.7 Identificazione dei laboratori Il laboratorio controllore, su delega dell'autorita' competente all'accertamento dell'infrazione, e' un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane. Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 e' un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore. Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o gli Uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione Sperimentale per i Combustibili. 2. Effettuazione della verifica di conformita' Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l'effettuazione della verifica di conformita'. Tale procedura si applica sia in sede di analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81, sia in sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81. La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259. 2.1 Verifica di conformita' Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dei contenitori del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3. 2.1.1 Caratteristiche per le quali e' definito un limite massimo negli allegati I e II. Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: X > A1 + 0,59 • R dove A1 e' il limite massimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello A1 , il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e' da considerare conforme. 2.1.2 Caratteristiche per le quali e' definito un limite minimo negli allegati I e II. Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: X < A2 - 0,59 • R dove A2 e' il limite minimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello A2 , il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e' da considerare conforme. 3. Precisione dei metodi di prova 3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 228:2008, metodi di prova per il tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2. Parte di provvedimento in formato grafico (1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco). (2) Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione dei campioni. (3)Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2. (4) A decorrere dal 1° gennaio 2014. 3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2009, metodi di prova per il tenore di metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II. Parte di provvedimento in formato grafico (1) Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione dei campioni. (2) Si applica, a seguito della relativa pubblicazione, il pertinente metodo CEN (3) A decorrere dal 1° gennaio 2014 ALLEGATO V-bis Norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti A. Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni Parte di provvedimento in formato grafico (*) Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti B. Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantita' trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni Parte di provvedimento in formato grafico C. Metodologia 1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di biocarburanti vengono calcolate secondo la seguente formula: E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee dove E = il totale delle emissioni derivanti dall'uso del combustibile; eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime; el = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni; ep = le emissioni derivanti dalla lavorazione; etd = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione; eu = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso; esca = le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola; eccs = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio; eccr = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio; eee = le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita' eccedentaria prodotta dalla cogenerazione. Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature. 2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per MJ di combustibile, gCO2eq /MJ. 3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq /MJ possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili soltanto quando e' fornita la prova delle differenze in termini di lavoro utile fornito. 4. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e' calcolato secondo la seguente formula: RISPARMIO = (EF - EB )/EF dove EB = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e EF = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di riferimento. 5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: CO2 , N2 O e CH4 . Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2 , ai predetti gas sono associati i seguenti valori: CO2 : 1 N2 O: 296 CH4 : 23 6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche piu' ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in alternativa all'uso dei valori reali. 7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute ai cambiamenti della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su venti anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P-eB 1 --------------- 1 Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) e' uguale a 3,664. --------------- dove el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di CO2 per unita' di energia prodotta dal biocarburante); CSR = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno e' la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data e' posteriore; CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data e' anteriore; P = la produttivita' delle colture (misurata come quantita' di energia prodotta da un biocarburanti per unita' di superficie all'anno), e eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburanti la cui biomassa e' ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8. 8. Il premio di 29 gCO2eq/MJ e' attribuito in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione: a) non era utilizzato per attivita' agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e b) rientra in una selle seguenti categorie: i) terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli; ii) terreno fortemente contaminato. Il premio di 29 gCO2eq/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purche', per i terreni di cui al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta. 9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono definite come segue: a) "terreni pesantemente degradati": terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e' particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte; b) "terreni fortemente contaminati": terreni il cui livello di contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi. Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 98/70/CE, come introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE . 10. La guida adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva. 11. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, nonche' dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione. Nel calcolo del consumo di elettricita' prodotta all'esterno dell'unita' di produzione del combustibili, l'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell'elettricita' viene ipotizzata uguale all'intensita' media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricita' in una regione data. In deroga a questa regola, per l'elettricita' prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio. 12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd , comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6 non sono disciplinate dal presente punto. 13. Le emissioni derivanti dal combustibili al momento dell'uso, eu , sono considerate pari a zero per i biocarburanti. 14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio, eccs , che non sono gia' state computate in ep sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura e al sequestro di CO2 direttamente legati all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile. 15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio, eccr , sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura di CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usata in sostituzione della CO2 derivata da carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali. 16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita' eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, eee, sono prese in considerazione per la parte di elettricita' eccedentaria generata da sistemi di produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per il computo di tale elettricita' eccedentaria, si suppone che l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra associate a detta elettricita' eccedentaria siano uguali al quantitativo di gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo uguale di elettricita' fosse prodotto in una centrale alimentata con lo stesso combustibile dell'impianto di cogenerazione. 17. Quando nel processo di produzione di un combustibile vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o piu' altri prodotti ("prodotti secondari"), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall'elettricita'). 18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + le frazioni di ep , etd ed eee che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il prodotto secondario e' fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio. Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione tutti i prodotti secondari, compresa l'elettricita' non considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto energetico e' negativo sono considerati come se avessero un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta. Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l'unita' di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 e' la raffineria. 19. Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del combustibili fossile di riferimento, EF, e' pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunita' e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO2eq /MJ. D. Valori standard disaggregati per i biocarburanti Valori standard disaggregati per la coltivazione: 'eec ' come definito nella parte C del presente allegato Parte di provvedimento in formato grafico * Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002. Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002. Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti Valori standard disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricita' eccedentaria): 'ep - eee' come definito nella parte C del presente allegato Parte di provvedimento in formato grafico Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'etd ' come definito nella parte C del presente allegato Parte di provvedimento in formato grafico Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione Parte di provvedimento in formato grafico E. Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantita' trascurabili al gennaio 2008 Valori disaggregati per la coltivazione: 'eec ' come definito nella parte C del presente allegato Parte di provvedimento in formato grafico Valori disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricita' eccedentaria): 'ep - eee ' come definito nella parte C del presente allegato Parte di provvedimento in formato grafico Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'etd' come definito nella parte C del presente allegato Parte di provvedimento in formato grafico Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione Parte di provvedimento in formato grafico