(Allegato A)
                                                           Allegato A 
                                 (previsto dall'articolo 1, comma 10) 
 
Nuovi allegati I, II , V e V-bis  al  decreto  legislativo  21  marzo
                             2005, n. 66 
 
 
                             Allegato I 
 
Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e  destinata  ai
             veicoli con motore ad accensione comandata 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  [1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per
la definizione dei loro valori limite, e' stata  applicata  la  norma
ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione  e  applicazione
di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»;  per  fissare
un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza  minima  di  2R
sopra lo zero (R  =  riproducibilita').  I  risultati  delle  singole
misurazioni vanno interpretati in  base  ai  criteri  previsti  dalla
norma ISO 4259:2006. 
  [2] Il  periodo  estivo  inizia  il  1°  maggio  e  termina  il  30
settembre. 
  [3] Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione  finale  non
superiore a quello stabilito nella norma EN 228:2008. 
  [4] A decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  [5] A decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 
 
                             Allegato II 
 
Specifiche ecologiche  del  combustibile  diesel  commercializzato  e
   destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  [1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per
la definizione dei loro valori limite, e' stata  applicata  la  norma
ISO 4259:2006 «Prodotti petroliferi - Determinazione  e  applicazione
di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»;  per  fissare
un valore minimo si e' tenuto conto di una differenza  minima  di  2R
sopra lo zero (R  =  riproducibilita').  I  risultati  delle  singole
misurazioni vanno interpretati in  base  ai  criteri  previsti  dalla
norma ISO 4259:2006. 
  [2] Il FAME e' conforme alla norma EN 14214. 
  [3] A decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  [4] A decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 
 
                             Allegato V 
 
Metodi di  prova  e  modalita'  operative  per  l'accertamento  sulla
                    conformita' dei combustibili 
 
  1. Campionamento 
  1.1 Prelievo 
  1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali 
  I campioni di combustibile devono essere prelevati  secondo  quanto
stabilito dalla norma  ISO  3170  per  il  campionamento  manuale  da
serbatoio e secondo quanto stabilito dalla  norma  ISO  3171  per  il
campionamento automatico in linea.  Per  il  prelievo  si  utilizzano
contenitori metallici. 
  1.1.2 Impianti di distribuzione 
  I campioni di combustibile devono essere prelevati  secondo  quanto
stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso
gli  impianti  di  distribuzione.  Per  il  prelievo  e'  sufficiente
l'utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche
di composizione previsti da tale norma EN. 
  1.1.3 Competenza 
  Il prelievo dei  campioni  e'  effettuato  dall'autorita'  compente
all'accertamento dell'infrazione. 
  1.2 Quantita' 
  La quantita' di benzina o combustibile diesel da campionare e' pari
a dieci litri da  immettere  in  cinque  contenitori  da  2,5  litri,
riempiti per circa l'80% della loro capienza. 
  I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere  dotati
di  tappo  con  guarnizione  e  controtappo  di  plastica  ed  essere
rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere  dotati  di  targhetta
sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati: 
    A) il luogo del prelievo; 
    B) il gestore dell'impianto presso cui  e'  stato  effettuato  il
prelievo del campione; 
    C) la data del prelievo; 
    D) la tipologia di prodotto; 
    E) il serbatoio dal quale e' stato  effettuato  il  prelievo,  in
caso di depositi fiscali e di depositi commerciali,  e  la  pompa  di
distribuzione, in caso di impianti di distribuzione; 
    F) il soggetto che, eventualmente,  rappresenti  il  gestore  nel
corso delle attivita' di prelievo; 
    G) il soggetto incaricato del prelievo. 
  I cinque contenitori devono essere destinati: 
    a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento  o  al
soggetto  di  cui  al  paragrafo  1.2,  lettera  F),  per   finalita'
difensive; 
    b)  uno  al  laboratorio  che  effettua   le   misure   ai   fini
dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
della legge n. 689/81, di seguito denominato laboratorio controllore,
individuato ai sensi del paragrafo 1.7; 
    c) tre al soggetto che ha effettuato  il  prelievo,  al  fine  di
essere  conservati  per  l'eventualita'  della   revisione   prevista
dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 e per l'eventualita'
del contenzioso giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale  legge;
su  richiesta  di  tale  soggetto,  i  contenitori   possono   essere
conservati presso il laboratorio controllore, fermo  restando  quanto
previsto dal paragrafo 1.5. 
  1.3 Verbale 
  All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali,  un  verbale
che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del
campione.    Un    originale    rimane    all'autorita'    competente
all'accertamento dell'infrazione. Un originale  viene  consegnato  al
gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2,  lettera  F).  L'altro
originale viene allegato all'esemplare del  campione  da  inviare  al
laboratorio controllore. 
  1.4 Movimentazione dei campioni 
  Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono  essere
osservate misure atte a garantirne l'integrita' e la  sicurezza,  con
particolare riferimento alle misure  concernenti  il  deposito  e  il
trasporto dei liquidi infiammabili. 
  1.5 Distribuzione dei campioni 
  Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano  le  seguenti
disposizioni: 
    - Il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), e'  inviato
al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento. 
    - Nel caso in cui sia richiesta la  revisione  delle  analisi  ai
sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81 un contenitore
di cui al paragrafo  1.2,  lettera  c),  e'  inviato  al  laboratorio
competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7. 
    - In  tutti  i  casi,  i  contenitori  dei  campioni  di  benzina
prelevati durante il periodo  estivo,  qualora  conservati  in  luogo
idoneo  diverso  da  un  frigorifero  antideflagrante  a  temperatura
compresa tra 4°C e 10°C,  sono  inviati  al  laboratorio  controllore
entro cinque giorni dal prelievo. 
  1.6 Conservazione dei campioni 
  Tutti i contenitori di cui al  paragrafo  1.2,  lettere  b)  e  c),
devono essere conservati in un  luogo  idoneo,  per  un  periodo  non
inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla  conclusione  delle
attivita' di accertamento di cui  al  presente  allegato  e,  per  un
contenitore  di  cui  al  paragrafo  1.2,  lettera  c),  in  caso  di
accertamento dell'infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti
per  proporre  opposizione  all'eventuale  ordinanza  -   ingiunzione
dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione e fino  alla
conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale  opposizione.
Per luogo idoneo si intende, in caso  di  benzina,  un  luogo  almeno
ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del
sole. 
  1.7 Identificazione dei laboratori 
  Il laboratorio controllore,  su  delega  dell'autorita'  competente
all'accertamento dell'infrazione, e'  un  laboratorio  chimico  delle
dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano i  laboratori
chimici delle dogane. 
  Il laboratorio che effettua la revisione  delle  analisi  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/81  e'  un  laboratorio
chimico delle dogane o un Ufficio delle Dogane nel cui ambito operano
i  laboratori  chimici  delle  dogane,  diverso  da  quello  che   ha
effettuato le misure come laboratorio controllore. 
  Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle  dogane
o gli Uffici delle Dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici
delle dogane possono avvalersi  della  Stazione  Sperimentale  per  i
Combustibili. 
  2. Effettuazione della verifica di conformita' 
  Il presente paragrafo stabilisce le procedure  per  l'effettuazione
della verifica di conformita'. Tale procedura si applica sia in  sede
di analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/81,
sia in sede di revisione delle analisi  ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 2, della legge n. 689/81. 
  La trattazione dei risultati  dei  metodi  di  prova  elencati  nel
paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma
UNI EN ISO 4259. 
  2.1 Verifica di conformita' 
  Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo  la
ricezione dei contenitori del  campione  di  cui  al  paragrafo  1.2,
lettera b). Tale laboratorio esegue  una  sola  misura  per  ciascuna
caratteristica  disciplinata  dal  presente  decreto,  utilizzando  i
metodi di prova di cui al paragrafo 3. 
  2.1.1 Caratteristiche per le quali e' definito  un  limite  massimo
negli allegati I e II. 
  Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: 
 
                          X > A1 + 0,59 • R 
 
  dove A1 e' il limite massimo,  ed  R  e'  la  riproducibilita'  del
metodo di prova calcolata al livello A1 , il cui valore e'  riportato
nel paragrafo 3, il prodotto  si  considera  non  conforme.  In  caso
contrario il prodotto e' da considerare conforme. 
  2.1.2 Caratteristiche per le quali e'  definito  un  limite  minimo
negli allegati I e II. 
  Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: 
 
                          X < A2 - 0,59 • R 
 
  dove A2 e' il limite minimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo
di prova calcolata al livello A2 , il cui  valore  e'  riportato  nel
paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario
il prodotto e' da considerare conforme. 
  3. Precisione dei metodi di prova 
  3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 228:2008,  metodi  di
prova per il  tenore  di  metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese
(MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche  della  benzina  conforme  alle  specifiche  di   cui
all'allegato I o all'articolo 3, comma 2. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
    (1) Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco). 
    (2) Precisione da calcolare in base alla curva  di  distillazione
dei campioni. 
    (3)Nel caso della benzina di cui all'articolo 3, comma 2. 
    (4) A decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 
  3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2009,  metodi  di
prova per il  tenore  di  metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese
(MMT) come manganese e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche del combustibile diesel conforme alle  specifiche  di
cui all'allegato II. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
    (1) Precisione da calcolare in base alla curva  di  distillazione
dei campioni. 
    (2) Si  applica,  a  seguito  della  relativa  pubblicazione,  il
pertinente metodo CEN 
    (3) A decorrere dal 1° gennaio 2014 
 
 
                           ALLEGATO V-bis 
 
Norme per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra  prodotte
             durante il ciclo di vita dei biocarburanti 
 
  A. Valori tipici e standard dei  biocarburanti  se  prodotti  senza
emissioni  nette  di  carbonio  a  seguito   della   modifica   della
destinazione dei terreni 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
    (*) Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di
origine  animale  classificati  come  materiali  di  categoria  3  in
conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative
ai sottoprodotti di origine animale non destinati al  consumo  umano.
Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti 
 
  B. Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti  non
presenti sul mercato o presenti solo  in  quantita'  trascurabili  al
gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito
della modifica della destinazione dei terreni 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  C. Metodologia 
  1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione
e dall'uso di biocarburanti vengono  calcolate  secondo  la  seguente
formula: 
  E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee 
  dove 
  E = il totale delle emissioni derivanti dall'uso del combustibile; 
  eec = le emissioni derivanti dall'estrazione o  dalla  coltivazione
delle materie prime; 
  el = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli  stock
di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni; 
  ep = le emissioni derivanti dalla lavorazione; 
  etd = le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione; 
  eu = le emissioni derivanti dal combustibile al momento dell'uso; 
  esca = le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio
nel suolo mediante una migliore gestione agricola; 
  eccs = le riduzioni  delle  emissioni  grazie  alla  cattura  e  al
sequestro del carbonio; 
  eccr = le riduzioni delle emissioni  grazie  alla  cattura  e  allo
stoccaggio geologico del carbonio; 
  eee  =  le   riduzioni   di   emissioni   grazie   all'elettricita'
eccedentaria prodotta dalla cogenerazione. 
  Non si tiene  conto  delle  emissioni  dovute  alla  produzione  di
macchinari e apparecchiature. 
  2. Le emissioni di gas  a  effetto  serra  derivanti  dall'uso  dei
carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per  MJ  di
combustibile, gCO2eq /MJ. 
  3. In deroga al punto 2, i valori espressi in  gCO2eq  /MJ  possono
essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i  carburanti
in  termini  di  lavoro  utile  fornito,  espresso  in  km/MJ.   Tali
aggiustamenti sono possibili soltanto  quando  e'  fornita  la  prova
delle differenze in termini di lavoro utile fornito. 
  4. Il risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso
di biocarburanti e' calcolato secondo la seguente formula: 
    RISPARMIO = (EF - EB )/EF 
    dove 
    EB = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e 
    EF = totale delle emissioni derivanti dal combustibile fossile di
riferimento. 
  5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del  punto
1 sono: CO2 , N2 O e CH4 . Ai fini del  calcolo  dell'equivalenza  in
CO2 , ai predetti gas sono associati i seguenti valori: 
    CO2 : 1 
    N2 O: 296 
    CH4 : 23 
  6. Le emissioni  derivanti  dall'estrazione  o  dalla  coltivazione
delle materie prime, eec,  comprendono  le  emissioni  derivanti  dal
processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle
materie prime, dai rifiuti e dalle  perdite  e  dalla  produzione  di
sostanze chimiche o di prodotti  utilizzati  per  l'estrazione  e  la
coltivazione.  Non  si  tiene  conto  della  cattura  di  CO2   nella
coltivazione delle materie  prime.  Occorre  sottrarre  le  riduzioni
certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla  combustione
in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel  mondo.  Le
stime delle emissioni derivanti  dalla  coltivazione  possono  essere
derivate sulla base di medie  calcolate  per  zone  geografiche  piu'
ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori  standard,  in
alternativa all'uso dei valori reali. 
  7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di
carbonio dovute ai cambiamenti della destinazione  dei  terreni,  el,
sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni  su
venti anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente
formula: 
 
    el = (CSR - CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P-eB 1 
 
--------------- 
       1 Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2
      (44,010 g/mol) per il  peso  molecolare  del  carbonio  (12,011
      g/mol) e' uguale a 3,664. 
--------------- 
 
    dove 
    el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra  risultanti
da modifiche degli stock di  carbonio  dovute  al  cambiamento  della
destinazione del terreno (espresse in massa equivalente  di  CO2  per
unita' di energia prodotta dal biocarburante); 
    CSR = lo stock di carbonio per  unita'  di  superficie  associato
alla destinazione del terreno di riferimento (espresso  in  massa  di
carbonio per unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione).  La
destinazione di  riferimento  del  terreno  e'  la  destinazione  del
terreno nel gennaio 2008 o venti anni  prima  dell'ottenimento  delle
materie prime, se quest'ultima data e' posteriore; 
    CSA = lo stock di carbonio per unita' di superficie associato con
la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio  per
unita' di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in  cui
lo stock di carbonio  si  accumuli  per  oltre  un  anno,  il  valore
attribuito al CSA e' il valore stimato per unita' di superficie  dopo
vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima
data e' anteriore; 
    P = la produttivita' delle colture (misurata  come  quantita'  di
energia  prodotta  da  un  biocarburanti  per  unita'  di  superficie
all'anno), e 
    eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburanti la cui  biomassa  e'
ottenuta a partire  da  terreni  degradati  ripristinati  secondo  le
condizioni di cui al punto 8. 
  8. Il premio di 29 gCO2eq/MJ e' attribuito in presenza di  elementi
che dimostrino che il terreno in questione: 
    a) non era utilizzato per attivita' agricole o di altro tipo  nel
gennaio 2008; e 
    b) rientra in una selle seguenti categorie: 
    i)   terreno   pesantemente   degradato,   compresi   i   terreni
precedentemente utilizzati per scopi agricoli; 
    ii) terreno fortemente contaminato. 
    Il premio di 29 gCO2eq/MJ si applica per un  periodo  massimo  di
dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno  ad  uso
agricolo purche', per i terreni di cui al punto i), siano  assicurate
la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione
dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione
sia ridotta. 
  9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono  definite  come
segue: 
    a) "terreni pesantemente degradati": terreni che  sono  da  tempo
fortemente  salini  o  il  cui  tenore  di   materie   organiche   e'
particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte; 
    b) "terreni fortemente contaminati": terreni il  cui  livello  di
contaminazione e'  tale  da  renderli  inadatti  alla  produzione  di
alimenti o mangimi. 
    Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione
a norma dell'articolo 7 quater,  paragrafo  4,  quarto  comma,  della
direttiva 98/70/CE, come introdotto dall'articolo 1  della  direttiva
2009/30/CE . 
  10. La guida adottata a norma del punto 10, parte C,  dell'allegato
V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock
di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva. 
  11. Le emissioni derivanti  dalla  lavorazione,  ep,  includono  le
emissioni dalla lavorazione stessa,  dai  rifiuti  e  dalle  perdite,
nonche' dalla produzione di sostanze chimiche e  prodotti  utilizzati
per la lavorazione. 
  Nel  calcolo  del  consumo  di  elettricita'  prodotta  all'esterno
dell'unita'  di  produzione  del  combustibili,  l'intensita'   delle
emissioni  di  gas  a  effetto  serra  della   produzione   e   della
distribuzione    dell'elettricita'    viene     ipotizzata     uguale
all'intensita' media delle emissioni dovute alla  produzione  e  alla
distribuzione di elettricita' in una regione data. In deroga a questa
regola, per l'elettricita' prodotta in un dato impianto di produzione
elettrica non collegato alla  rete  elettrica  i  produttori  possono
utilizzare un valore medio. 
  12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd
, comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo  stoccaggio
delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo  stoccaggio
e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal
trasporto e dalla distribuzione  considerate  al  punto  6  non  sono
disciplinate dal presente punto. 
  13. Le emissioni derivanti dal combustibili al momento dell'uso, eu
, sono considerate pari a zero per i biocarburanti. 
  14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio
geologico del carbonio, eccs , che non sono gia' state  computate  in
ep sono limitate alle emissioni evitate  grazie  alla  cattura  e  al
sequestro di CO2 direttamente legati  all'estrazione,  al  trasporto,
alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile. 
  15.  Le  riduzioni  di  emissioni  grazie  alla  cattura   e   alla
sostituzione del  carbonio,  eccr  ,  sono  limitate  alle  emissioni
evitate grazie alla cattura di CO2 il  cui  carbonio  proviene  dalla
biomassa e che viene usata in  sostituzione  della  CO2  derivata  da
carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali. 
  16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricita'  eccedentaria
prodotta dalla cogenerazione, eee, sono prese in  considerazione  per
la  parte  di  elettricita'  eccedentaria  generata  da  sistemi   di
produzione di combustibile che utilizzano la  cogenerazione,  eccetto
nei casi in cui il combustibile utilizzato per la  cogenerazione  sia
un prodotto secondario diverso dai residui di colture  agricole.  Per
il  computo  di  tale  elettricita'  eccedentaria,  si  suppone   che
l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il
calore richiesto per la produzione del combustibile. Si  suppone  che
le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra  associate  a  detta
elettricita' eccedentaria siano  uguali  al  quantitativo  di  gas  a
effetto serra che  verrebbe  emesso  se  un  quantitativo  uguale  di
elettricita' fosse prodotto in una centrale alimentata con lo  stesso
combustibile dell'impianto di cogenerazione. 
  17. Quando nel processo di produzione di  un  combustibile  vengono
prodotti, in combinazione,  il  combustibile  per  il  quale  vengono
calcolate le emissioni  ed  uno  o  piu'  altri  prodotti  ("prodotti
secondari"), le emissioni di gas a effetto serra sono divise  tra  il
combustibile  o  il  prodotto  intermedio  e  i  prodotti   secondari
proporzionalmente  al  loro  contenuto  energetico  (determinato  dal
potere calorifico inferiore nel caso di  prodotti  secondari  diversi
dall'elettricita'). 
  18. Ai fini del calcolo  di  cui  al  punto  17,  le  emissioni  da
dividere sono: eec + el +  le  frazioni  di  ep  ,  etd  ed  eee  che
intervengono fino alla fase, e nella fase  stessa,  del  processo  di
produzione nella quale il prodotto secondario e' fabbricato. Se  sono
state attribuite emissioni a prodotti secondari  in  precedenti  fasi
del processo nel ciclo di vita,  in  sostituzione  del  totale  delle
emissioni si utilizza solo la  frazione  delle  emissioni  attribuita
nell'ultima  fase  del  processo  prima  del  prodotto   combustibile
intermedio. 
  Ai fini  del  calcolo  vengono  presi  in  considerazione  tutti  i
prodotti secondari, compresa l'elettricita' non considerata  ai  fini
del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole,  quali
paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il  cui
contenuto energetico e' negativo sono considerati come se avessero un
contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo. 
  I rifiuti, i residui di colture agricole,  quali  paglia,  bagassa,
crusca, tutoli e gusci, e i residui della  lavorazione,  compresa  la
glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come  se
avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel  corso  del
ciclo di vita fino alla raccolta. 
  Nel caso  di  combustibili  prodotti  in  raffinerie,  l'unita'  di
analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 e' la raffineria. 
  19. Ai  fini  del  calcolo  di  cui  al  punto  4,  il  valore  del
combustibili fossile di riferimento, EF, e'  pari  all'ultimo  valore
disponibile per le emissioni medie reali della  parte  fossile  della
benzina e del gasolio consumati  nella  Comunita'  e  indicate  nella
relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali  dati
non sono disponibili, il valore utilizzato e' 83,8 gCO2eq /MJ. 
 
  D. Valori standard disaggregati per i biocarburanti 
  Valori standard disaggregati  per  la  coltivazione:  'eec  '  come
definito nella parte C del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
    * Escluso l'olio animale prodotto a partire da  sottoprodotti  di
origine  animale  classificati  come  materiali  di  categoria  3  in
conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002. Escluso l'olio animale
prodotto a partire da sottoprodotti di origine  animale  classificati
come materiali di categoria 3 in conformita' del regolamento (CE)  n.
1774/2002. Sono inclusi i residui ed i sottoprodotti 
 
  Valori  standard   disaggregati   per   la   lavorazione   (inclusa
l'elettricita' eccedentaria): 'ep - eee' come definito nella parte  C
del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  Valori standard disaggregati per il trasporto e  la  distribuzione:
'etd ' come definito nella parte C del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  E.  Stima  dei  valori   standard   disaggregati   per   i   futuri
biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo  in  quantita'
trascurabili al gennaio 2008 
 
  Valori disaggregati per la coltivazione: 'eec ' come definito nella
parte C del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  Valori disaggregati  per  la  lavorazione  (inclusa  l'elettricita'
eccedentaria): 'ep - eee ' come definito nella parte C  del  presente
allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: 'etd' come
definito nella parte C del presente allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
  Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico