Art. 3 Procedure di commercializzazione 1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantita' percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi. 2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purche' siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.