(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 12)
                               ART. 12 
 
 
                (Strutture ricettive extralberghiere) 
 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui  all'articolo
15, sono strutture ricettive extralberghiere: 
    a) gli esercizi di affittacamere; 
    b) le attivita'  ricettive  a  conduzione  familiare  -  bed  and
breakfast; 
    c) le case per ferie; 
    d) le unita' abitative ammobiliate ad uso turistico; 
    e) le strutture ricettive - residence; 
    f) gli ostelli per la gioventu'; 
    g) le attivita' ricettive in esercizi di ristorazione; 
    h) gli alloggi nell'ambito dell'attivita' agrituristica; 
    i) attivita' ricettive in residenze rurali; 
    l) le foresterie per turisti; 
    m) i centri soggiorno studi; 
    n) le residenze d'epoca extralberghiere; 
    o) i rifugi escursionistici; 
    p) i rifugi alpini; 
    q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle precedenti categorie. 
  2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive  composte
da camere ubicate  in  piu'  appartamenti  ammobiliati  nello  stesso
stabile, nei quali sono forniti  alloggio  ed  eventualmente  servizi
complementari. 
  3. I bed and breakfast sono strutture  ricettive  a  conduzione  ed
organizzazione  familiare,  gestite   da   privati   in   forma   non
imprenditoriale,  che   forniscono   alloggio   e   prima   colazione
utilizzando   parti   della   stessa   unita'   immobiliare   purche'
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 
  4. Le case per ferie sono strutture  ricettive  attrezzate  per  il
soggiorno di persone o gruppi e  gestite,  al  di  fuori  di  normali
canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza  fine  di  lucro
per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali o
sportive, nonche' da enti o  aziende  per  il  soggiorno  dei  propri
dipendenti e loro familiari. Nelle case per  ferie  possono  altresi'
essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre  aziende  o
assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali  sia  stata
stipulata apposita convenzione. 
  5. Le unita' abitative ammobiliate ad uso  turistico  sono  case  o
appartamenti, arredati e dotati  di  servizi  igienici  e  di  cucina
autonomi, dati in locazione ai turisti,  nel  corso  di  una  o  piu'
stagioni, con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni
e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di  alcun
servizio di tipo alberghiero. Le unita' abitative ammobiliate  a  uso
turistico possono essere gestite: 
    a) in forma imprenditoriale; 
    b)  in  forma  non  imprenditoriale,  da  coloro  che  hanno   la
disponibilita' fino ad un massimo di quattro unita' abitative,  senza
organizzazione  in  forma  di  impresa.  La  gestione  in  forma  non
imprenditoriale viene attestata  mediante  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilita'  delle
unita' abitative di cui al presente articolo; 
    c) con gestione non diretta, da parte di  agenzie  immobiliari  e
societa' di gestione immobiliare  turistica  che  intervengono  quali
mandatarie o  sub-locatrici,  nelle  locazioni  di  unita'  abitative
ammobiliate ad uso turistico sia  in  forma  imprenditoriale  che  in
forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i  titolari  delle
unita' medesime che non intendono gestire  tali  strutture  in  forma
diretta;  l'esercizio  dell'attivita'   di   mediazione   immobiliare
relativamente a tali  immobili  e'  compatibile  con  l'esercizio  di
attivita'  imprenditoriali  e  professionali  svolte  nell'ambito  di
agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. 
  6. Le  strutture  ricettive  -  residence  sono  complessi  unitari
costituiti da uno o piu' immobili comprendenti appartamenti  arredati
e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti  in  forma
imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con  contratti  aventi
validita' non inferiore a tre giorni. 
  7. Gli ostelli per la gioventu' sono  strutture  ricettive  per  il
soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o
associazioni. 
  8. Le attivita' ricettive  in  esercizi  di  ristorazione  sono  le
strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli
altri  locali,  gestite  in  modo  complementare   all'esercizio   di
ristorazione  dallo  stesso  titolare  e   nello   stesso   complesso
immobiliare. 
  9. Gli alloggi  nell'ambito  delle  attivita'  agrituristiche  sono
locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli  ai
sensi della  legge  20  febbraio  2006,  n.  96,  recante  disciplina
dell'agriturismo. 
  10. Le attivita' ricettive in residenze rurali o country house sono
le strutture localizzate in ville padronali o  fabbricati  rurali  da
utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa  composte  da  camere
con  eventuale  angolo  cottura,  che  dispongono  di   servizio   di
ristorazione aperto al pubblico. 
  11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive  normalmente
adibite a collegi, convitti, istituti  religiosi,  pensionati  e,  in
genere, tutte le altre strutture pubbliche o private,  gestite  senza
finalita' di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite  dagli
Enti parco nazionali e  dalle  aree  marine  protette,  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  proprio
decreto, offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi organizzati
da enti e associazioni che operano nel campo del  turismo  sociale  e
giovanile, per il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei  normali  canali
commerciali. 
  12.I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da
enti  pubblici,  associazioni,  organizzazioni  sindacali,   soggetti
privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalita'
finalizzata  all'educazione  e  formazione  in  strutture  dotate  di
adeguata  attrezzatura  per  l'attivita'  didattica  e  convegnistica
specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti. 
  13. Le residenze d'epoca sono strutture  ricettive  extralberghiere
ubicate in complessi immobiliari  di  particolare  pregio  storico  e
architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca  o  di  particolare
livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 
  14. I rifugi escursionistici sono  strutture  ricettive  aperte  al
pubblico idonee ad offrire ospitalita' e ristoro ad escursionisti  in
zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni,  servite  da
strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche  in  prossimita'
di centri abitati ed anche  collegate  direttamente  alla  viabilita'
pubblica. 
  15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate  in  montagna,
ad alta  quota,  fuori  dai  centri  urbani.  I  rifugi  alpini  sono
predisposti per il ricovero, il ristoro e per il  soccorso  alpino  e
devono essere custoditi e aperti al  pubblico  per  periodi  limitati
nelle stagioni turistiche. Durante i periodi  di  chiusura  i  rifugi
alpini devono disporre di un  locale  per  il  ricovero  di  fortuna,
convenientemente dotato, sempre  aperto  e  accessibile  dall'esterno
anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura
stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per
l'intero arco della giornata. 
  16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attivita'  di  cui  al
presente articolo, sono stabiliti  dalle  Regioni  e  dalle  Province
autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della  disposizione  di
cui all'articolo 15, comma 1. 
                                                                ((2)) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".