(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 14)
                               ART. 14 
 
 
               (Strutture ricettive di mero supporto) 
 
 
1.  Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo,  nonche'  ai  fini
dell'esercizio  del  potere  statale  di  cui  all'articolo  15,   si
definiscono di mero supporto le strutture ricettive  allestite  dagli
enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e
locale. 
2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a  gestione
unitaria, aperte al  pubblico  destinate  alla  sosta  temporanea  di
turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. 
                                                                ((2)) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".