(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 15)
                               ART. 15 
 
 
                       (Standard qualitativi) 
 
 
  1. Fatta  salva  la  competenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano,  al  fine  di  uniformare  l'offerta
turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il
Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei  servizi  e
delle dotazioni per la classificazione delle strutture  ricettive  di
cui agli articoli 8, 9, 12,  13  e  14,  acquisita  l'intesa  con  la
Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.  La  classificazione  delle
strutture ricettive agrituristiche e'  disciplinata  ai  sensi  della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo. 
  2. Restano salve le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano di  cui  all'articolo  11,  comma  2,
nonche' la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa
vigente. 
                                                                ((2)) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".