(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 19)
                               ART. 19 
 
 
                     (Obbligo di assicurazione) 
 
 
1. Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di  viaggio  e
turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con  il  contratto
di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.