(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 20)
                               ART. 20 
 
 
                         (Direttore tecnico) 
 
 
1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro delegato sono fissati i requisiti  professionali  a  livello
nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio  e  turismo,
previo intesa con la Conferenza permanente per  il  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
gia' legittimate ad operare non richiede la nomina  di  un  direttore
tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. ((2)) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".