(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 22)
                               ART. 22 
 
 
(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e
                         del sistema Italia) 
 
 
  1. Al fine di superare la frammentazione della promozione  e  della
strutturazione dell'offerta  per  promuovere  circuiti  virtuosi,  in
grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente  a
creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze
dei turisti nazionali e internazionali, sono  realizzati  i  circuiti
nazionali di  eccellenza  a  sostegno  dell'offerta  e  dell'immagine
turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici  omogenei
o rappresentanti realta' analoghe e costituenti eccellenze  italiane,
nonche' veri e propri itinerari tematici lungo  tutto  il  territorio
nazionale. 
  2. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro delegato, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello  sviluppo
economico, per i beni  e  le  attivita'  culturali,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, della gioventu' e per  le  politiche
europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
definiscono  i  circuiti  nazionali  di  eccellenza,  i  percorsi,  i
prodotti e gli itinerari  tematici  omogenei  che  collegano  regioni
diverse lungo tutto il  territorio  nazionale,  anche  tenendo  conto
della capacita' ricettiva dei luoghi interessati ((e della promozione
di forme di turismo accessibile, mediante accordi con  le  principali
imprese turistiche  operanti  nei  territori  interessati  attraverso
pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli  anziani  e  le
persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica)). Essi sono individuati come segue: 
    a) turismo della montagna; 
    b) turismo del mare; 
    c) turismo dei laghi e dei fiumi; 
    d) turismo della cultura; 
    e) turismo religioso; 
    f) turismo della natura e faunistico; 
    g) turismo dell'enogastronomia; 
    h) turismo termale e del benessere; 
    i) turismo dello sport e del golf; 
    l) turismo congressuale; 
    m) turismo giovanile; 
    n)  turismo  del  made  in  Italy  e  della  relativa   attivita'
industriale ed artigianale; 
    o) turismo delle arti e dello spettacolo. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed
internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali,  delle
regioni, delle associazioni di categoria e dei  soggetti  pubblici  e
privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.